28 Marzo 2024
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25 milioni di euro per l’autotrasporto

dsc_274925 milioni di euro per l’autotrasporto. Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre scorso il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Decreto Direttoriale riguardanti le modalità di erogazione delle risorse 2016 per gli investimenti a favore delle imprese di autotrasporto le quali, da oggi e fino al 15 aprile 2017, potranno acquistare veicoli industriali a trazione alternativa (CNG, LNG, Elettrico) e rimorchi e semirimorchi per il trasporto Intermodale.

Con un’età media superiore ai 12 anni, il comparto autobus detiene il primato quanto ad anzianità, tra le diverse tipologie di veicoli circolanti in Italia. Si tratta di un dato preoccupante, soprattutto ai fini della sicurezza, se si considera che gli autobus sono destinati al trasporto collettivo delle persone e che hanno percentuali di utilizzo nettamente superiori a quelle di un’auto privata. L’anzianità del parco produce ovviamente conseguenze molto negative in termini di impatto ambientale, efficienza a livello di consumi e sicurezza stradale.

Solo un piano di investimento pluriennale nel comparto TPL può garantire un effettivo ricambio del parco circolante, oltre a consentire all’industria nazionale – che oggi lavora a meno della metà della sua capacità produttiva – di ripartire, raddoppiando la produzione in risposta alla domanda pubblica. L’assenza di una pianificazione del trasporto pubblico e di una strategia di intervento a medio termine, indirizzate all’efficienza e alla qualità del servizio, hanno causato, infatti, anche l’indebolimento di un intero settore industriale, presente invece in tutti i major markets europei.

Secondo l’indagine sulla mobilità curata dall’Isfort (Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti) attraverso l’Osservatorio “Audimob”, nel 2014 (ultimo dato disponibile) l’Indice di Mobilita Espressa (IME) in Italia, aumenta di più di 0,5 punti rispetto all’anno precedente, attestandosi a 22,7, ma resta lontano dai livelli registrati prima del 2011. Nel 2014, quindi, la domanda di mobilità riprende un cammino in salita portando con sé le conseguenze che la crisi economica ha prodotto sulle scelte degli italiani: le quote modali evidenziano un aumento degli spostamenti a piedi e in bicicletta del 26% e dell’uso della moto del 25,8%, mentre l’uso dei mezzi pubblici cresce in un anno dell’11,8% e quello dell’auto del 6,4%.

L’analisi dei mezzi di trasporto utilizzati per gli spostamenti, nel 2014, non inverte l’impari confronto tra la “mobilità dolce” e la scelta del mezzo motorizzato, che è preferita nell’80,9% dei casi anche se gli spostamenti in bicicletta pesano per ben il 15,4% di tutti gli spostamenti. L’auto rimane l’opzione preferita con una quota modale al 65,6%, che equivale all’81,1% della distribuzione dei soli mezzi motorizzati; il trasporto pubblico rappresenta l’11,8% di tutti gli spostamenti e il 14,6% di quelli motorizzati.

 

Finalità e ambito di applicazione

  1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la
    ripartizione e le modalita’ di erogazione delle risorse finanziarie
    relative all’anno 2016, nel limite di spesa pari a € 25.347.868. A
    valere sulle suddette risorse, sono accantonati € 347.868 in un fondo
    di riserva a copertura di eventuali contenziosi giurisdizionali
    connessi con la gestione della presente misura.
  2. Le risorse di cui al comma 1, per € 25.000.000, sono destinati
    ad incentivi, a beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per
    conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte
    al registro elettronico nazionale e all’Albo degli autotrasportatori
    di cose per conto di terzi, per il rinnovo e l’adeguamento
    tecnologico del parco veicolare, per l’acquisizione di beni
    strumentali per il trasporto intermodale, nonche’ per favorire
    iniziative di collaborazione e di aggregazione fra le imprese del
    settore, nei limiti e secondo le modalita’ di cui al presente
    decreto.
  3. Le misure di incentivazione sono erogate nel rispetto dei
    principi generali e delle disposizioni settoriali del regolamento
    generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17
    giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
    il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del
    trattato, nonche’, ove del caso, nel rispetto delle condizioni
    generali previste dall’art. 10 del regolamento (CE) n. 595/2009 del
    Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009.
  4. Ad ogni tipologia dei seguenti investimenti sono destinati gli
    importi di seguito specificati, corrispondenti ad una quota parte
    delle risorse globalmente disponibili, pari a € 25.000.000:
    a) 7 milioni di euro per acquisizione, anche mediante locazione
    finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto
    di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5
    tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale
    liquefatto LNG e elettrica (Full Electric);
    b) 6,5 milioni di euro per radiazione per rottamazione o per
    esportazione al di fuori del territorio dell’Unione europea, di
    veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore
    a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di
    fabbrica conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a pieno
    carico pari o superiore a 11,5 tonnellate;
    c) 9 milioni di euro per acquisizione anche mediante locazione
    finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il
    trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5
    e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave
    rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi
    volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza
    energetica;
    d) 2,5 milioni di euro per l’acquisizione, anche mediante
    locazione finanziaria, di casse mobili e rimorchi o semirimorchi
    portacasse, cosi’ da facilitare l’utilizzazione di differenti
    modalita’ di trasporto in combinazione fra loro, senza alcuna rottura
    di carico.
  5. I contributi, di cui al comma 4, sono erogabili fino a
    concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di
    tipologie di investimenti. La ripartizione degli stanziamenti
    nell’ambito delle predette aree di intervento puo’ essere rimodulata
    con decreto del direttore della direzione generale per il trasporto
    stradale e per l’intermodalita’ qualora, per effetto delle istanze
    presentate, si rendano disponibili risorse a favore di aree in cui le
    stesse non risultino sufficienti.
  6. Ove, a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili per
    ciascuna area anche dopo l’eventuale rimodulazione di cui al comma 5,
    il numero delle imprese ammesse al beneficio non consenta
    l’erogazione degli importi a ciascuna spettanti, con decreto del
    direttore della direzione generale per il trasporto stradale e per
    l’intermodalita’ si procedera’ alla riduzione proporzionale dei
    contributi fra le stesse imprese collocate nelle aree rispetto alle
    quali le risorse si sono rivelate insufficienti.
  7. Al fine di garantire il rispetto delle soglie di notifica di cui
    all’art. 4 del citato regolamento (UE) n. 651/2014, nonche’ di
    garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti margini
    di rappresentativita’ del settore, l’importo massimo ammissibile per
    gli investimenti di cui al comma 4 per singola impresa non puo’
    superare € 600.000,00. Qualora l’importo superi tale limite viene
    ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa. Tale soglia non
    e’ derogabile anche in caso di accertata disponibilita’ delle risorse
    finanziarie rispetto alle richieste pervenute e dichiarate
    ammissibili.
  8. Al fine di evitare il superamento delle intensita’ massime di
    aiuto previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del
    17 giugno 2014, e’ esclusa la cumulabilita’, per le medesime
    tipologie di investimenti e per i medesimi costi ammissibili, dei
    contributi previsti dal presente decreto con altre agevolazioni
    pubbliche, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del
    regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
  9. Non si procede all’erogazione del contributo nel caso di
    trasferimento della disponibilita’ dei beni oggetto degli incentivi
    nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda
    e la data di pagamento del beneficio. Resta fermo che i beni di cui
    al comma 4 non possono essere alienati e devono rimanere nella
    disponibilita’ del beneficiario del contributo fino al 31 dicembre
    2019, pena la revoca del contributo erogato.

Tratto da: http://www.camionsupermarket.it/blog/25-milioni-euro-lautotrasporto/

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