29 Marzo 2024
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ACCERTAMENTI RELATIVI AL RISPETTO DELLA NORMATIVA SUL CRONOTACHIGRAFO? LA CASSAZIONE LEGITTIMA L’ATTIVITÀ ISPETTIVA DELLA DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO.

274_imagesCon sentenza n. 20594 depositata in data 12 ottobre 2016 la Sesta Sezione della Suprema Corte ha statuito un importante principio di diritto in tema di controlli ispettivi sul corretto rispetto delle norme relative ai tempi di guida e di riposo previsti dal Codice della Strada all’art. 174 nonché dal Regolamento CE n. 561 del 2006.
In particolare, la Cassazione, nell’osservare che l’esame dei registri di servizio e dei dischi cronotachigrafi, funzionale all’accertamento che siano rispettati i limiti temporali dell’orario di lavoro, risponde alla duplice esigenza di garantire la sicurezza della circolazione e la tutela del lavoratore, ha decretato che  “i soggetti preposti a tale verifica sono sia quelli normalmente indicati dal cds in ordine alla sicurezza della circolazione sia quelli funzionalmente titolari del controllo delle condizioni di lavoro con la conseguenza che l’accertatore è legittimato alle relative contestazioni”.
Sempre lo stesso organo giurisdizionale ha precisato che tali accertamenti, i quali trovano la loro ragione nella tutela costituzionale della posizione lavoratore nonché quella (di interesse collettivo) della pubblica incolumità e della sicurezza della circolazione, sono “… prerogativa di tutti gli organi che, nell’ambito delle rispettive competenze, sono preposti a specifiche funzioni il tutto nel quadro costituzionalmente previsto del buon andamento della pubblica amministrazione, anche in relazione alle competenze degli Ispettori del lavoro riconosciute, sulla scorta della legislazione vigente, dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 7.5.2003, n. 13304)”.
In definitiva, in attuazione dell’art. 174 Codice della Strada, che stabilisce, tra l’altro, le norme sulla durata massima dei periodi di guida degli autotrasportatori, da leggersi in combinato disposto con il Regolamento CE n. 561 del 2006 nonché con il Regolamento CEE n. 3280/1985, i funzionari della D.T.L. (Direzione Territoriale del Lavoro) rientrano tra i soggetti legittimati all’esercizio di poteri di natura ispettiva volti alla verifica del regolare rispetto delle normative vigenti in materia.

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