19 Marzo 2024
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Austria: Chiarimenti su cabotaggio e distacco lavoratori a cura dell’Avv. Cherubin del CSE

Volvo_FM_isotermico_galleriaIl governo austriaco ha esteso dal 1° gennaio 2017, nel trasporto su strada, l’applicazione del salario minimo austriaco e le norme sul distacco dei lavoratori al traffico transfrontaliero da e per l’Austria, escluso quello di transito. Le norme sul distacco e l’applicazione del salario minimo, modificate dalla legge federale n. 44 pubblicata su Gazzetta Ufficiale austriaca del 13 giugno 2016, si applicano quindi sia ai trasporti di cabotaggio che nei trasporti con carico/scarico in Austria.
Obbligo di comunicazione preventiva
Tutti i viaggi di cabotaggio devono essere preceduti in via telematica, per ciascun conducente, dall’invio almeno 7 giorni prima del viaggio, di un form di notifica elettronico (ZKO3) disponibile in varie lingue al link: http://www.entsendeplattform.at/cms/Z04/Z04_5.1/formalitaeten/meldepflichten
Tutte le comunicazioni di distacco devono essere inviate, quindi, prima della partenza tramite la piattaforma del Ministero Federale Austriaco per il Lavoro, Affari Sociali e Tutela dei Consumatori.
Secondo chiarimenti forniti dall’Ambasciata austriaca, nel caso di un trasporto di cabotaggio non prevedibile (e quindi improvviso) è possibile inviare la comunicazione prima dell’inizio del trasporto.
Documentazione da tenere a bordo
A bordo dei veicoli impiegati in cabotaggio in Austria si dovranno trovare i seguenti documenti:
  • modello A1, in base al regolamento (CE) n. 883/04 e regolamento (CE) n. 987/09;
  • copia del form di notifica elettronica ZKO3, ottenibile in formato pdf a seguito della sua avvenuta compilazione;
  • copia del contratto di lavoro, oppure l’attestato di servizio, la busta paga, il tracciato retributivo, la documentazione relativa alle ore di lavoro effettuate e la documentazione relativa all’inquadramento, al fine di dimostrare il rispetto della norma austriaca sul salario minimo (documentazione da tenersi in lingua tedesca).
Rappresentante
Va sottolineato che – a differenza, ad esempio, della normativa prevista per cabotaggio e distacco di lavoratori in Italia e Francia – in Austria non è previsto l’obbligo del rappresentante per le imprese di autotrasporto di merci e persone (previsto, invece, per tutti gli altri settori), in quanto nel loro caso la documentazione relativa alla notifica va messa a disposizione direttamente a bordo del veicolo.
In tal caso il punto n. 3 del form ZKO3 non andrà compilato; infatti, è specificato che “Sono esclusi dalla presente disposizione i lavoratori mobili (es. gli autisti del settore dei trasporti di merci e/o persone), in quanto nel loro caso la documentazione relativa alla notifica va messa a disposizione direttamente sul posto (all’interno del veicolo)”.
Pertanto, non è necessario indicare il referente, posto che la documentazione necessaria deve trovarsi a bordo del veicolo per essere esibita in caso di richiesta.
Il formulario per la notifica dell’attività di trasporto è reperibile al link di seguito indicato, disponibile anche in lingua italiana: https://www4.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=cc0245e96e3145f28adeacc34a476f8d&pn=B461f73088ab946fe9bd1d1cce573d81a&lang=it
Salario minimo
In Austria ( così come in Italia, Danimarca, Finlandia e Svezia, nonché in Islanda, Norvegia e Svizzera ), le retribuzioni minime sono fissate tramite contrattazione collettiva in settori specifici. Il contratto di riferimento austriaco è quello del trasporto merci che prevede diverse categorie di autisti, classificate in base all’attività ed all’anzianità. Gli autisti delle imprese estere (comprese, quindi, quelle italiane), impegnati nei trasporti di cabotaggio e/o da e per l’Austria, non possono percepire una retribuzione inferiore a quella stabilità dalla contrattazione di questo Paese.
Sanzioni
Per quanto riguarda le sanzioni, si distinguono:
  • Assenza dei documenti richiesti a bordo del veicolo: da 1000€ a 10.000€ (se trattasi di recidiva, da 2.000€ a 20.000€)
  • Mancata uniformità al salario minimo austriaco: da 1.000€ a 10.000€
  • Mancato invio comunicazione online: da 1.000€ a 10.000€ (in caso di recidiva, da 2.000€ a 20.000€)
  • Non avere i documenti online a bordo del veicolo: da 500€ a 5.000€ (in caso di recidiva, da 1.000€ a 10.000€)
  • Se la comunicazione deve essere modificata, ma l’azienda non comunica la variazione: da 41€ a 4.140€
Di recente, è stato anche approntato un portale dedicato ai lavoratori “distaccati” in Austria sul quale sono reperibili informazioni relative al distacco, i requisiti minimi salariali e la regolamentazione del lavoro: http://www.postingofworkers.at/cms/Z04/Z04_10/home
Tratto da: http://www.cseautotrasporto.it/it/news/Austria-chiarimenti-su-cabotaggio-e-distacco-di-lavoratori._308.htm

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