29 Marzo 2024
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Come cambia e come cambierà il trasporto in ATP

camion-autocarro-tir-e1417077103426Sono in fare di evoluzione i trasporti in ATP. Soltanto un anno fa è diventato applicabile il regolamento 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra che, mandando in pensione il precedente regolamento n. 842/2006, estende il suo ambito di applicazione anche a quelle attrezzature che funzionano tramite l’utilizzo di quantità considerevoli di tali gas. Tra questi rientrano sia gli autocarri frigorifero, sia i rimorchi frigorifero, equipaggiato cioè di cella frigorifero.

Cosa comporta l’applicazione del nuovo regolamento anche ai veicoli frigo? Essenzialmente comporta due obblighi distinti. Il primo è quello di recuperare gli F-gas (manutenzione e radiazione del veicolo), il secondo è relativo all’obbligo di certificazione annuale del controllo.

Esiste poi un terzo obbligo, riferito all’adozione di un sistema di controllo delle perdite di F-gas degli impianti di raffreddamento, ma rapportato al quantitativo di gas serra presente nei sistemi frigorifero dei veicoli pesanti. In pratica se il veicolo ha un valore di F-gas pari o superiore a 5 ton di CO2 equivalente, è sottoposto all’obbligo di verificare le perdite, in caso contrario ne è esentato.

L’art.8 stabilisce che “gli operatori di apparecchiature fisse o di unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra non contenuti in schiume, assicurano che il recupero di tali gas sia svolto da persone fisiche che detengono i pertinenti certificati, in modo che i suddetti gas siano riciclati, rigenerati o distrutti”.

Tale obbligo si applica, tra gli altri, agli operatori:
– di circuiti di raffreddamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria fisso e di pompe di calore fisse;
– di circuiti di raffreddamento di unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigoriferi.

Prima di smaltire i contenitori di gas fluorurati, l’impresa che li utilizza è tenuta a recuperare tali gas per garantirne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione, attraverso personale qualificato, mentre se i gas non rientrano nell’ambito applicativo della direttiva 2006/40, ci si può limitare al semplice recupero. Se invece i gas utilizzati sono di tipo F-gas, il recupero va effettuato da personale munito di un attestato di formazione.

Fin qui il sistema già entrato in vigore. Ma il rinnovamento normativo in materia non si è esaurito. Il ministero dell’Ambiente sta predisponendo anche un nuovo DPR sostitutivo del DPR 43/2012, che dovrebbe vedere la luce nelle prossime settimane, ma soprattutto andrà anche a introdurre il sistema sanzionatorio previsto nel regolamento 571/2014, andando a cambiare i relativi articoli del D.L.vo 26/2013. A questo scopo, però, ogni Stato membro e quindi anche l’Italia ha tempo fino al 1° gennaio 2017 per comunicare alla Commissione UE il proprio sistema di certificazione/attestazione e quello sanzionatorio.

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