28 Marzo 2024
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CONSEGUENZE PENALI COLLEGATE AL BLOCCO FORZATO DEI VEICOLI SU STRADA

camionSentenze Corte di Cassazione

A seguito di sollecitazioni ricevute da più parti, riportiamo per opportuna conoscenza le conseguenze previste in alcune pronunce della Corte di Cassazione e dalle Leggi vigenti, a proposito di comportamenti volti ad impedire la libera circolazione su strada dei veicoli.
In particolare:
– la Corte di Cassazione, sez.V penale, con Sentenza n. 23495 del 3 Giugno 2013, ha ritenuto configurabile il reato di violenza privata previsto dall’art. 610 del codice penale, verso coloro che arrestino la marcia del veicolo della persona offesa, ponendosi di fronte ad esso in modo tale da impedirgli di circolare. Il reato è punito con una pena detentiva fino a 4 anni di carcere. Se la violenza è esercitata da più persone riunite, scatta l’aggravante dell’art. 339 del c.p per cui la pena è aumentata fino ad 1/3.
– sempre la Corte di Cassazione, I sez penale, con una Sentenza del 1996, aveva ritenuto applicabile l’art. 340 c.p (interruzione di un ufficio o servizio pubblico di pubblica necessità) che prevede la reclusione fino ad un anno per gli autori, e quella da uno a 5 anni per i capi ed i promotori.

Inoltre, l’art. 1, commi 1 e 2 e l’art. 1 bis del d.lgvo 66 del 22.1.1948, come modificato dall’art. 17 del d.lgvo 507 del 30.12.1999, sanziona, quando il fatto non costituisce reato, ”Chiunque, al fine di impedire o ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata. E’ prevista “la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.032 a 4.131 €. Se il fatto è commesso da più persone, anche non riunite, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.582 € a 10.329 €”.

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