29 Marzo 2024
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Consiglio di Stato sulla Riforma dei Porti

untitledParere favorevole – con alcune riserve – da parte della Commissione speciale del Consiglio di Stato sulla bozza di decreto legislativo che intende riordinare le autorità portuali. L’organo ha dato l’ok all’impianto generale della riforma, ma ha pure manifestato alcuni dubbi sulla capacità di questa di raggiungere l’obiettivo di «conferire snellezza e agilità all’attività pubblica dei porti e connetterla con il mondo economico, produttivo e sociale, con l’azione imprenditoriale dei privati e le istanze delle comunità locali».

In generale, la Commissione speciale apprezza gli ambiziosi obiettivi della riforma, perché «in linea con i principi di riordino della pubblica amministrazione… e col fine di… potenziare l’efficienza, contenere la spesa e razionalizzare la governance». Le incertezze dell’organismo riguardano invece il fatto che la semplice riorganizzazione della governance, prevista dal provvedimento in esame, basti da sola a ridare slancio economico al sistema porti.

Per questo motivo, la Commissione fornisce alcuni consigli aggiuntivi. Innanzitutto affiancare la riforma con iniziative “normative” (i cosiddetti decreti correttivi) e non (di formazione, di comunicazione istituzionale, di informatizzazione) per effettuare una «manutenzione costante del funzionamento della riforma stessa». Poi intervenire su altri settori collegati al sistema porti (vedi riforma degli interporti). Il rischio, secondo il Consiglio di Stato, è che «la riforma possa tradursi solamente nella lieve riduzione del numero dei vertici territoriali di governo dei porti, nella introduzione di centri di potere intermedi, nell’istituzione di tavoli di coordinamento a livello locale e nazionale, senza… una visione strategica di rilancio della portualità». Perplessità vengono manifestate anche sugli strumenti per raccordare Pubblica amministrazione e operatori del mondo d’impresa. Negativo il giudizio, a questo proposito, sull’esclusione da parte del Governo dei rappresentanti delle categorie economiche dai futuri comitati di gestione dei porti (l’art. 9 vi include soltanto i rappresentanti degli enti territoriali e l’autorità marittima) e confusa la funzione consultiva assegnata dall’art. 12 al “Tavolo di partenariato delle risorse mare”, dove invece sono rappresentate le categorie professionali interessate. Per l’art. 12, il Consiglio di Stato evidenzia che materie, strumenti e regole di funzionamento del tavolo devono essere definite in modo più preciso, perché gli operatori possano concretamente incidere sulle decisioni dei porti. Idem per il previsto “Tavolo nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale”, composto esclusivamente dai presidenti di queste ultime: da un lato il CdS dubita delle capacità di coordinamento delle future politiche di settore dal Tavolo così composto, dall’altro si auspica l’estensione anche ai rappresentanti delle categorie economiche.

Altre critiche riguardano:

  • Il rischio che la proroga facoltativa di 36 mesi concessa alle Regioni, prima di procedere al previsto accorpamento tra le Autorità Portuali esistenti, introdotta per conseguire l’intesa con la Conferenza delle Regioni, potrebbe introdurre «un regime transitorio di non trascurabile durata, nel quale le neo-istituite Autorità di settore portuale dovrebbero coesistere con le vecchie Autorità»;

  • Il campo di operatività dello Sportello Unico Amministrativo (SUA), limitato dall’art. 16 ai procedimenti amministrativi e autorizzativi «che non riguardano le attività commerciali ed industriali in porto». Ciò rischierebbe «di svuotare di contenuti pratici la norma, in considerazione del fatto che le funzioni di competenza delle Autorità di governo dei porti sono essenzialmente rivolte a regolamentare le attività degli operatori in settori economici legati alla portualità (ingegneria navale, cantieristica, trasporti, logistica, commercio)».

Giudizio positivo invece per:

– L’istituzione delle Autorità di Sistema Portuale, che passano da 24 a 15, e il conferimento a esse anche di funzioni di raccordo nei confronti di tutte le amministrazioni aventi competenza sulle attività in ambito portuale (art. 5) e con funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni e dei servizi portuali;

  • La disciplina più dettagliata del Piano regolatore di sistema portuale e la semplificazione delle varianti di valore meramente tecnico-funzionali (art. 4);

  • La “rivisitazione” della struttura organizzativa facente capo all’Autorità di Sistema portuale (artt. 7 e 8);

  • La più ristretta composizione del Comitato di gestione (art. 9), con l’auspicio del rafforzamento della funzione consultiva del “Tavolo di partenariato delle risorse mare”, come visto sopra;

  • L’attribuzione all’autorità marittima di una generale “attività di vigilanza, controllo e sicurezza in ambito portuale” (art. 14, lett. a);

  • L’implementazione di competenze dello sportello unico doganale e dei controlli (art. 18);

  • La semplificazione delle formalità di arrivo e partenza delle navi (art. 19).

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