29 Marzo 2024
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Divieti di Circolazione per Mezzi Pesanti nei Mesi di Aprile e Maggio 2017

623_257_Divieti-di-circolazione-degli-automezzi-pesantiAi sensi del calendario dei divieti di circolazione dei mezzi pesanti in Italia nel 2017 (DM 13 dicembre 2016, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2016), si riportano di seguito i divieti validi nei mesi di aprile e maggio 2017, fuori dei centri abitati, per i veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t.:
  • 2 aprile dalle ore 9 alle ore 22
  • 9 aprile dalle ore 9 alle ore 22
  • 14 aprile dalle ore 14 alle ore 22
  • 15 aprile dalle ore 9 alle ore 16
  • 16 aprile dalle ore 9 alle ore 22
  • 17 aprile dalle ore 9 alle ore 22
  • 18 aprile(*) libera circolazione (martedì dopo Pasqua)
  • 23 aprile dalle ore 9 alle ore 22
  • 25 aprile dalle ore 9 alle ore 22
  • 30 aprile dalle ore 9 alle ore 22
  • 1 maggio dalle ore 9 alle ore 22
  • 7 maggio dalle ore 9 alle ore 22
  • 14 aprile dalle ore 9 alle ore 22
  • 21 aprile dalle ore 9 alle ore 22
  • 28 aprile dalle ore 9 alle ore 22
  • 1 giugno dalle ore 16 alle ore 22
  • 2 giugno dalle ore 8 alle ore 22
  • 3 giugno(*) libera circolazione
  • 4 giugno dalle ore 7 alle ore 22
(*) giornate senza limitazioni di circolazione, pur a ridosso di date con divieti.

Si richiama l’attenzione sulle giornate lavorative di venerdì 14 aprile, quando vige il divieto alle ore 14 alle ore 22 e di giovedì 1 giugno 2017, quando è programmato il fermo dei mezzi pesanti dalle ore 16 alle ore 22.

Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di 7,5 t. deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest’ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso. Tale limitazione non si applica se il trattore circola isolato e sia stato precedentemente sganciato dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purchè munito di idonea documentazione.

Per i veicoli provenienti dall’estero e dalla Sardegna, muniti di documentazione attestante l’origine del viaggio e di destinazione del carico, l’orario di inizio del divieto è posticipato di quattro ore, tenendo conto, solo per chi proviene dall’estero, del periodo di riposo giornaliero dei conducenti (per i veicoli con un solo autista).

Per i veicoli diretti all’estero, muniti di documentazione attestante la destinazione del carico, l’orario di termine del divieto è anticipato di ore due, che diventano quattro per i veicoli diretti in Sardegna, nonché ad alcuni interporti di rilevanza nazionale e terminals intermodali (tra i quali Bologna, Padova, Verona Quadrante Europa, Trento) ed aeroporti per trasporti a mezzo cargo aereo, per merci destinate; la stessa anticipazione si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, casse mobili, semirimorchi) destinate tramite gli stessi interporti, terminals intermodali ed aeroporti, all’estero, nonché ai complessi veicolari scarichi, che siano diretti agli interporti ed ai terminals intermodali per essere caricati sul treno. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci.

Particolari disposizioni sono previsti per i veicoli provenienti o diretti a San Marino e Città del Vaticano.

Sono esentati dai divieti, senza necessità di autorizzazione prefettizia, tra gli altri, i veicoli adibiti al servizio di nettezza urbana (anche quelli che operano per conto dei comuni con apposita documentazione), i veicoli adibiti al trasporto di combustibili liquidi o gassosi, per la loro distribuzione e consumo sia pubblico che privato, adibiti esclusivamente al trasporto di latte con cartello con lettera “d” (escluso quello a lunga conservazione) o di liquidi alimentari, i veicoli costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico ed autocisterne adibite al trasporto di alimenti per animali di allevamento, adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari, per il trasporto esclusivo di derrate alimentari deperibili in regime ATP, per il trasporto esclusivo di prodotti alimentari deteriorabili che non richiedono il regime ATP, quali frutta e ortaggi freschi (muniti in questo caso di apposito cartello di colore verde con la lettera “d”).

Sono altresì esentati dai divieti i veicoli prenotati per ottemperare all’obbligo di revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purchè il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell’impresa intestataria del veicolo ed il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali; i veicoli che compiono un percorso per il rientro alla sede principale o secondaria dell’impresa intestataria degli stessi (bisogna essere muniti di certificato di iscrizione alla Camera di Commercio), purchè tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km. dalle medesime sedi a decorrere dall’orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali; i trattori isolati per il solo percorso di rientro presso la sede dell’impresa intestataria del veicolo, limitatamente ai trattori impiegati per il trasporto combinato verso gli interporti oggetto di deroga oraria per l’inizio del divieto.

E’ prevista una deroga per i trasporti combinati strada-rotaia e strada-mare, di cui alla direttiva n. 92/106/CE, per i veicoli e complessi di veicoli carichi, muniti di idonea documentazione CMR o equipollente attestante la destinazione o la provenienza del carico e di prenotazione o titolo di viaggio per l’imbarco, entro un percorso di 150 km in linea d’aria dal porto o dalla stazione ferroviaria di imbarco o di sbarco.

Altre categorie di trasporti che devono essere effettuati durante i divieti, possono essere autorizzati (nei limiti stabiliti dal decreto) con apposito provvedimento della Prefettura.

Divieti integrativi Italia ADR classe 1
Il trasporto delle merci pericolose della classe 1 dell’ADR è vietato, indipendentemente dalla massa del veicolo ed in aggiunta al calendario normale anche dal 27 maggio all’10 settembre 2017 compresi, dalle ore 8 di ogni sabato alle ore 24 della domenica successiva.

Divieti integrativi Italia trasporti eccezionali su viabilità autostradale
In aggiunta al tradizionale calendario dei divieti di circolazione per i mezzi pesanti nel 2017 in Italia, l’Aiscat ha diramato alle società concessionarie delle autostrade una direttiva riguardante i divieti di circolazione integrativi specifici per i veicoli ed i trasporti eccezionali sulla viabilità autostradale, per consentire una uniformità sul contenuto delle relative ordinanze che le singole società emaneranno, in funzione del potere loro concesso dal Codice della Strada.

E’ presumibile che le concessionarie si atterranno alla direttiva Aiscat, ma in ogni caso è sempre suggeribile un riscontro con i provvedimenti delle singole società autostradali.

La direttiva Aiscat stabilisce i seguenti ulteriori divieti nel 2017, validi solo sulla viabilità autostradale, per i veicoli eccezionali o adibiti ai trasporti eccezionali, fatta esclusione per i mezzi d’opera che circolano nei limiti di massa complessiva a pieno carico entro i limiti legali di massa fissati dal Codice della Strada:

  • 14 aprile dalle ore 9 alle ore 14
  • 15 aprile dalle ore 16 alle ore 22
  • 18 aprile dalle ore 8 alle ore 22
  • 22 aprile dalle ore 9 alle ore 16
  • 10 giugno dalle ore 8 alle ore 24
  • 11 giugno dalle ore 22 alle ore 24
  • 17 giugno dalle ore 8 alle ore 24
  • 18 giugno dalle ore 22 alle ore 24
  • 24 giugno dalle ore 8 alle ore 24
  • 25 giugno dalle ore 22 alle ore 24
  • 30 giugno dalle ore 16 alle ore 24
Divieti Germania
In Germania, il blocco della circolazione degli autocarri è in vigore la domenica ed i giorni festivi dalle ore 0 alle ore 22; sono festivi il 14 aprile, il 17 aprile, il 1° maggio, il 25 maggio (Ascensione), il 5 giugno (Pentecoste) ed il 15 giugno 2017 (Corpus Domini – quest’ultima data limitatamente ai Länder del Baden-Würtemberg, Baviera, Assia, Nord Reno-Vestfalia, Renania-Palatinato-Saar).

Divieti Slovenia
In Slovenia i divieti per i mezzi pesanti valgono la domenica ed i giorni festivi dalle ore 8 alle ore 21, il 14 aprile 2017 dalle ore 14 alle ore 21; sono festivi il 17 aprile, il 27 aprile, il 1° maggio, il 2 maggio 2017, il 25 giugno 2017. Un divieto permanente di transito ai mezzi pesanti riguarda, tra gli altri, i valichi di confine in Istria con la Croazia di Secovlje/Sicciole (itinerario verso Pola – in alternativa si può utilizzare quello di Kastel/Castelvenere) e Socerga/San Quirico. Divieto di transito anche sulla strada R1-202 Rateče/Fusine (itinerario verso Kranjska Gora-Jesenice, eccetto traffico locale).

Divieti Austria
In Austria, autocarri fermi dalle ore 15 del sabato alle ore 22 della domenica; i festivi dalle ore 0 alle ore 22, quali il 17 aprile, il 1° maggio, il 25 maggio, il 5 giugno ed il 15 giugno 2017. Divieto di circolazione notturna sull’intera rete viaria (dalle ore 22 alle ore 5) per i veicoli non silenziati; quelli silenziati possono circolare purchè muniti dell’apposita tabella “L” su fondo verde (eccetto sulla A/12 in Tirolo, dove vigono regole particolari).

Divieti ulteriori Austria in Tirolo
Di seguito un riepilogo aggiornato di tutti i divieti di transito esistenti in Tirolo, lungo l’autostrada A/12 “Inntalautobahn”, Zirl-Innsbruck-Kufstein.

Divieto di transito autocarri Euro 0/1/2: riguarda il tratto Kufstein-Zirl per gli autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t. e per gli autocarri isolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t., con motore Euro 0/1/2.

Per gli autotreni/autoarticolati ed autocarri di isolati, con la massa sopra indicata, estensione del divieto anche agli Euro 3 dal 31 dicembre 2017.

Per gli autocarri (complessi o isolati) non vietati dalla circolazione, il grado di inquinamento del loro motore deve essere certificato da apposita attestazione da tenere a bordo, fino al 30 aprile 2017; dal 1° maggio 2017 occorre che il veicolo sia munito dell’apposita Abgasplakette posizionata sul parabrezza e del colore corrispondente alla categoria Euro di appartenenza (normativa IG-L “Immissionschutzgesetz-Luft”).

Da tali divieti sono esentati gli autocarri che devono raggiungere i terminal ferroviari di Hall in Tirol in direzione est e Wörgl in direzione ovest e in direzione opposta se provengono da tali terminal ferroviari; sono esentati anche gli autocarri specializzati particolarmente costosi come autobetoniere, autopompe per calcestruzzo, veicoli per spurghi, autocarri per soccorso e autogru per carichi eccezionali.

Sono esentati dal divieto gli autocarri Euro 3 che caricano o scaricano nella “Kernzone” che comprende una serie di distretti tirolesi quali Imst, Innsbruck, Kufstein e Schwaz; nonché gli autocarri Euro 3 che caricano e scaricano (quindi, un trasporto tra due località comprese nella c.d. “erweiterte Zone”) in comuni di una zona più ampia che va da Lienz in Ost Tirol, a Rosenheim in Baviera, alla Val Pusteria e Alta Val Isarco in Sudtirolo.

Divieto di transito notturno: riguarda il tratto Kufstein (km 0 confine tedesco)-Zirl per tutti gli autocarri con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t. (compresi gli Euro 4/5/EEV; per gli autocarri Euro 6 deroga fino al 31 dicembre 2020, purchè muniti a bordo di certificazione che attesti il grado di inquinamento del veicolo fino al 30 aprile 2017; dal 1° maggio 2017 gli autocarri Euro 6, per circolare in deroga al divieto notturno, dovranno essere muniti della Abgasplakette posizionata sul parabrezza del veicolo.

Dal 1° novembre al 30 aprile il divieto di transito notturno sulla A/12 vale dalle ore 20 alle ore 5, dal 1° maggio al 31 ottobre dalle ore 22 alle ore 5 (nei festivi, tutto l’anno, dalle ore 23 alle ore 5).

Divieto settoriale lungo la A/12 tratto Kufstein/Langkampfen-Innsbruck/Ampass (in vigore dal 1° novembre 2016): riguarda il trasporto su strada di rifiuti, pietre, terre, materiale di risulta/detriti, legname in tronchi, sughero, veicoli e rimorchi, minerali ferrosi e non ferrosi, acciaio (ad eccezione dell’acciaio per cemento armato e da costruzione per l’approvvigionamento di cantieri edili), marmo e travertino, piastrelle in ceramica.

Sono esclusi dal divieto i veicoli che devono caricare o scaricare tali materiali nei distretti di Imst, Innsbruck città e periferia, Kufstein, Schwaz (c.d. “Kernzone”).

Sono esclusi dal divieto i veicoli che devono caricare e scaricare (quindi un viaggio tra due località inserite nella c.d. “erweiterte Zone”) nei distretti di Kitzbühel, Landeck, Lienz (Ost Tirol), Reutte e Zell am See in Austria; Bad Tölz-Wolfrathausen, Garmisch-Partenkirchen, Miesbach, Rosenheim e Traunstein in Germania; Val Pusteria, Alta Valle Isarco e Bassa Valle Isarco in Sudtirolo (provincia di Bolzano).
Sono esclusi dal divieto in oggetto i veicoli in direzione ovest che hanno trasbordato le merci dalla ferrovia allo scalo di Hall in Tirol e i veicoli in direzione est che devono andare a trasbordare su ferrovia le merci di cui sopra allo scalo di Wörgl, con apposita documentazione a bordo.

Sono esentati dal divieto settoriale i veicoli Euro 5 solo fino al 30 aprile 2017 con Abgasplakette oppure documentazione a bordo che ne attesti il grado di inquinamento; i veicoli Euro 6 con Abgasplakette oppure documentazione a bordo che ne attesti il grado di inquinamento; dal 1° maggio 2017 esenzione solo per gli Euro 6 e solo con Abgasplakette (normativa IG-L “Immissionschutzgesetz-Luft”).

Divieti ecologici negli altri Länder austriaci
I Länder di Vienna e della parte orientale della Bassa Austria (Niederösterreich) sono considerati dalla legge sulla protezione dalle immissioni inquinanti nell’ambiente, “Immissionschutzgesetz-Luft IG-L”, come zone a risanamento ambientale “Sanierungsgebiete”, per le quali valgono apposite disposizioni riguardanti anche la circolazione dei veicoli, in particolare quelli pesanti.

Già dal 1° luglio 2008 è vietata la circolazione di tutti gli autocarri con emissioni inquinanti categoria Euro 0 (tutti gli autocarri della classe N), divieto già valido per gli Euro 1 dal 1° luglio 2014 ed esteso agli Euro 2 dal 1° gennaio 2016.

Per gli altri autocarri classe N ecologicamente più avanzati e quindi ammessi normalmente alla circolazione, dal 1° gennaio 2015 vige l’obbligo di essere comunque dotati di un apposito contrassegno atto ad evidenziare la categoria Euro di appartenenza, denominato “Abgasplakette”, da posizionarsi sulla parte destra del parabrezza del veicolo (regolamento del Land Vienna n. 52/13): tali contrassegni hanno un colore diverso a seconda della categoria Euro di appartenenza (giallo Euro 3, verde Euro 4, azzurro Euro 5, viola Euro 6) e sono, secondo le informazioni disponibili, reperibili solo in Austria presso gli uffici dei locali Automobil Club, Öamtc e Arbö, le officine di revisione periodica ed i punti del Tüv Austria: la mancanza dell’Abgasplakette è sanzionata con una multa fino a 2.180 euro.

Il provvedimento riguarda il transito anche sui tratti autostradali o di superstrada inclusi nel territorio della Sanierungsgebiet, ovvero: la parte terminale della A/2 Südautobahn (che proviene dal confine italiano di Tarvisio, via Villach-Graz), la S1 Wiener Außerring Schnellstraße (che collega la A/2 con la A/4, Vösendorf-Schwechat, in direzione della Repubblica Slovacca e dell’Ungheria attraverso la successiva A/4), la A/4 Ostautobahn (in direzione Budapest e Bratislava attraverso la A/6), oltre alle A/22 ed A/23.

In Stiria, zone classificate “Feinstaubsanierungsgebieten”, vige il divieto di circolazione degli autocarri, qui con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t. classificati Euro 0/1/2 su tutte le strade (compresi tratti delle autostrada A/2-Südautobahn ed A/9-Pyhrnautobahn), anche qui con obbligo di “Abgasplakette” per le altre categorie Euro di livello superiore.
Sono esentati dal divieto gli autocarri ad elevato costo di acquisto, ovvero superiore a 100.000 euro (autocarri-silo, autocisterne, betoniere, ecc.), da comprovare con apposito documento a bordo (es. fattura di acquisto).

Nel Land dell’Alta Austria (Linz), dal 1° luglio 2016, divieto di circolazione di tutti gli autocarri con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. Euro 0/1/2 sull’autostrada A/1 “Westautobahn”, dallo svincolo di Enns Ost (km. 155,087) al nodo autostradale di Haid (km. 175,220 – interconnessione della A/1 con la A/25 verso il confine tedesco-Passau), ovvero il tratto dell’autostrada A/1 “Westautobahn”, Vienna-Salisburgo, che attraversa la zona di Linz.

Tutti gli altri autocarri, aventi motore appartenente a categorie ecologiche più recenti (quindi da Euro 3 ed oltre), oppure le tipologie di autocarri esentati dal divieto (di tutte le categorie Euro), già dal 1° luglio 2016 devono essere dotati sul parabrezza di apposito contrassegno atto ad evidenziare la categoria Euro di appartenenza, denominato “Abgasplakette”.

Il provvedimento è stato adottato anche qui sulla base della legge nazionale austriaca sulla protezione delle immissioni inquinanti nell’ambiente “Immissionschutzgesetz-Luft IG-L”, allo scopo di ridurre il grado di inquinamento nella zona di Linz classificata “Sanierungsgebiet”.

Sono esentati dal divieto dell’Alta Austria: gli autocarri con massa complessiva fino a 12 t. con motore Euro 1 facenti parte di una flotta aziendale, per un massimo di 4 veicoli, muniti di apposita tabella “IG-L”; autocarri utilizzati in servizi di pubblica utilità (acqua, energia, raccolta rifiuti); autocarri con attrezzature di notevole valore, per un importo di almeno 100.000 euro di valore dell’intero veicolo, con documentazione a bordo che ne dimostri il valore.

Le “Abgasplakette” hanno un colore diverso a seconda della categoria Euro di appartenenza (es. azzurro Euro 5, viola Euro 6) e sono reperibili in Austria presso gli uffici dei locali Automobil Club e le officine di revisione periodica.

Nel Land del Burgenland (che ha come capoluogo Eisenstadt), in base al regolamento n. 2/17 pubblicato sulla Landesgesetzblatt für das Burgenland del 20 gennaio 2017, divieto di circolazione su tutto il territorio classificato come “Sanierungsgebiet” (che comprende la gran parte del territorio del Burgenland) di tutti gli autocarri/complessi di autocarri immatricolati fino al 1991/Euro 0; dal 1° ottobre 2017, divieto di circolazione degli autocarri/complessi di autocarri Euro 1; dal 1° ottobre 2018 divieto di circolazione degli autocarri/complessi di autocarri Euro 2.

Dal 1° ottobre 2017, sempre in Burgenland, per tutti gli autocarri che sono ammessi alla libera circolazione, obbligo di “Abgasplakette” (normativa IG-L) a seconda della categoria Euro di appartenenza.

Divieto di circolazione notturna Austria per veicoli non silenziati
Su tutto il territorio austriaco, divieto di circolazione notturna ore 22-5 per gli autocarri non silenziati, ovvero quelli non muniti di tabella con L su fondo verde.

Articolo a cura di
Confindustria Verona
Tratto da: http://www.goliaweb.it/it/news/Divieti-di-Circolazione-per-Mezzi-Pesanti-nei-Mesi-di-Aprile-e-Maggio-2017_275.htm

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