29 Marzo 2024
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Trasporto rifiuti: entro il 30 aprile 2018 SISTRI, MUD e Albo gestori ambientali

9492d34aeaff0c196b67b67d4c27f695_XLEntro il prossimo 30 aprile 2018 le imprese di trasporto che si occupano di rifiuti dovranno adempiere al pagamento del contributo SISTRI, alla presentazione del MUD  e al versamento dei diritti di iscrizione all’Albo dei gestori ambientali.

Analizziamo le singole fattispecie al fine di fare un’analisi più chiara possibile.

Per quanto riguarda il pagamento del contributo al SISTRI ricordiamo che esso va effettuato ogni anno, per l’iscrizione dell’anno in corso, entro la data del 30 aprile, così come previsto dal Decreto Ministeriale 78 del 30.03.2016 solamente da parte delle imprese che svolgono il trasporto di rifiuti pericolosi.

La precisazione va fatta al fine di distinguere le imprese che trasportano rifiuti pericolosi da quelle che si occupano di rifiuti speciali non pericolosi, le quali sono esentate dal SISTRI e dal relativo contributo.

Ricordiamo anche che gli importi dei contributi variano in funzione della black-box posseduta da ciascuna impresa secondo la tabella allegata al decreto sopracitato e che per comodità riportiamo in allegato.

Rammentiamo, inoltre, che il mancato pagamento del contributo SISTRI comporta, superata la sua scadenza, per le imprese inadempienti, una elevata sanzione amministrativa pari a 7.750,00 euro, prevista dall’articolo 260 bis, comma 2 del testo unico ambientale e ridotta del 50% negli ultimi due anni. Va segnalato, infine, che dalla legge 205/2017 è stata prevista una procedura specifica di recupero dei contributi del SISTRI dovuti e non versati che rende applicabile la prescrizione ordinaria decennale al nuovo sistemai di riscossione. Questa procedura però, a causa della sostituzione del Governo, non è stata ancora emanata.

Il Modulo Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD), relativo alla quantità e qualità dei rifiuti trattati nel 2017 (MUD 2018), deve essere, invece, obbligatoriamente compilato e inviato telematicamente alle camere di Commercio dove sono iscritte le imprese, entro il 30 aprile 2018, da parte di tutte quelle aziende che esercitano attività di raccolta e trasporto rifiuti (facendo rientrare in questa categoria anche gli intermediari e i commercianti) oppure svolgono operazioni di recupero e smaltimento.

Ricordiamo che la modulistica e le istruzioni da utilizzare per la compilazione del MUD 2017 sono state approvate con il nuovo DPCM 28 dicembre 2017 ed il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale sostituisce quello utilizzato nei precedenti anni.

Infine, sempre entro il 30 aprile 2018, le imprese iscritte all’Albo dei gestori ambientali dovranno corrispondere il diritto annuale di iscrizione attraverso il versamento alla Sezione regionale dove sono iscritte, così come previsto dall’art. 24 del D.M. 120/2014.

Il diritto annuale va corrisposto a seconda della categoria e classe per le quali l’impresa è iscritta nei seguenti importi:

A – Iscrizione di 50,00 euro ai sensi dell’art.212, comma 8 del D.Lgs 152/06 per le imprese facenti parte della categoria 2 bis ovvero “produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti 30 kg o 30 litri al giorno” o della categoria 3 bis ovvero “distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute”.

B- Iscrizioni ad altre categorie del Decreto Ministeriale 120/1998

  • Suddivisi per categorie e relative classi:
Categorie 1 (trasporti urbani e gestione centri di raccolta)
Classe Popolazione servita Importi
A Superiore o uguale a 500.000 abitanti Euro 1.800
B Inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti Euro 1.300
C Inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti Euro 1.000
D Inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti Euro 750
E Inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti Euro 350
F Inferiore a 5.000 abitanti Euro 150
Categorie 4 (trasporti speciali ), 5 (trasporti pericolosi), 6 (trasporti transfrontalieri) e 8 (intermediari e commercianti)
Classe Tonnellate annue di rifiuti trattati Importi
A Superiore o uguale a 200.000 tonnellate Euro 1.800
B Superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate Euro 1.300
C Superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate Euro 1.000
D Superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate Euro 750
E Superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate Euro 350
F Inferiore a 3.000 tonnellate Euro 150
Categorie 9 (bonifica dei siti) e 10 (bonifica dei beni contenenti amianto)
Classe Lavoratori cantierabili Importi
A Oltre euro 9 milioni Euro 3.100
B Fino a euro 9 milioni Euro 2.050
C Fino a euro 2,5 milioni Euro 1.300
D Fino a euro 1 milione Euro 650
E Fino a euro 200 mila Euro 300

Da ultimo, ricordiamo che alle imprese delle categorie 9 e 10 che risultino registrate ai sensi del Regolamento 1221/2009/CE (Emas), si applica il 30% degli importi di cui alla terza ed ultima tabella.

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