28 Marzo 2024
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IDONEITA’ FINANZIARIA, CHIARIMENTI SULLE NOVITA’ 2015

tir 3Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con apposita circolare ha fornito chiarimenti sulla dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2015.

Tra i requisiti per l’accesso alla professione figurano la disponibilità di un capitale o riserve per un valore di 9mila euro per il primo veicolo e di 5mila euro per ogni ulteriore veicolo utilizzato quale requisito di idoneità finanziaria.

Tale requisito può essere alternativamente dimostrato attraverso varie modalità: – certificazione del revisore o di altro soggetto debitamente riconosciuto, relativa ai conti annuali dell’impresa; – attestazione fidejussoria rilasciata da istituti bancari, compagnie di assicurazione o intermediari finanziari a ciò autorizzati; – polizza assicurativa di responsabilità professionale.

La Legge di Stabilità ha disposto che le nuove imprese che presentano domanda di autorizzazione all’esercizio dell’attività di trasportatore su strada a partire dal 1° gennaio 2015, possono dimostrare il requisito di idoneità finanziaria con l’assicurazione di responsabilità professionale, in quanto essendo di nuova costituzione hanno più difficoltà ad utilizzare le altre modalità sopra richiamate.

A decorrere dal 3° anno di esercizio, l’impresa dovrà dimostrare il requisito attraverso una delle altre modalità, non potendo più ricorrere all’assicurazione di responsabilità professionale che ha una validità massima per 2 esercizi.

Al fine di evitare disparità di trattamento tra le nuove imprese e quelle già operanti alla data del 1° gennaio 2015, è disposto che la polizza assicurativa di responsabilità professionale possa valere anche per queste ultime, per un ulteriore anno. In caso di acquisizione di nuovi veicoli, in caso fosse necessario integrare il requisito di idoneità finanziaria, è possibile tramite una polizza di responsabilità professionale integrativa, fermo restando la scadenza annuale della polizza principale.

La constatazione di mancato soddisfacimento del requisito, comporta l’assegnazione di un termine non superiore a 6 mesi da parte dell’amministrazione provinciale affinché lo stesso possa essere nuovamente soddisfatto.

La Segreteria FAI Sicilia è a disposizione per chiarimenti e rilascio requisito tramite certificazione revisore, attestazione fidejussoria o polizza assicurativa: 334 7778803 o segreteria@fai-sicilia.it

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