28 Marzo 2024
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Il fondo di garanzia per le PMI assoggettato alla normativa de minimis

onsulente del lavoroDa inizio 2015 cambia la modalità operativa del fondo di garanzia per le PMI (valido quindi anche per le attività di autotrasporto) per essere assoggettato a quei limiti posti dalle normative comunitarie rispetto all’ammontare massimo erogabile (anche nota come normativa «de minimis») fissato a 100.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, fatta eccezione in quei casi in cui la stessa impresa svolga anche altre attività assoggettate al limite di 200.000 euro, perché a quel punto si vedrà applicato quest’ultimo massimale. Ciò significa, in concreto, che da domani, come specifica una circolare del 14 gennaio del Medio Credito, anche rispetto ai finanziamenti a medio-lungo termine e ai prestiti partecipativi, chi ne fa richiesta dovrà compilare i prospetti degli aiuti de minimis inseriti, rispettivamente, nell’allegato 4 alle disposizioni operativi e nel portale del fondo di garanzia Pmi.

Ricordiamo che l’impresa di autotrasporto attiva in settori diversi e che per questo gode del «de minimis» da 200.000 euro se però lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l’attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100 mila euro e che non si utilizzino aiuti «de minimis» per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

Tratto da: http://www.uominietrasporti.it/notizie_dettaglio.asp?id=3827

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