18 Aprile 2024
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LA CASSAZIONE RIBADISCE LA NATURA DI REATO PENALE DELLA MANOMISSIONE DEL CRONOTACHIGRAFO.

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La Prima Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13937 del 22 marzo 2017, ribadendo un precedente e recente indirizzo formatosi in materia, ha stabilito che, nella ipotesi di alterazione e manomissione del cronotachigrafo, circostanza sanzionabile amministrativamente ai sensi dell’art. 179 Codice della Strada, la stessa condotta potrà configurare reato penale secondo la previsione dell’art. 437 Codice Penale rubricato “Rimozione o omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro”.

In particolare, la Suprema Corte, nell’evidenziare che “le finalità di tutela dell’art. 437 cod. pen. esprimono una specificità propria, non sovrapponibile a quelle del codice della strada, così da non potersi ritenere la norma codicistica generale rispetto a quella di cui all’art. 179 cod. strada e da ravvisare al più una mera interferenza…”, ha statuito come “ai fini della configurabilità dell’ipotesi delittuosa descritta dall’art. 437 cod. pen., è necessario che l’omissione, la rimozione o il danneggiamento dolosi degli impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire infortuni sul lavoro si inserisca in un contesto imprenditoriale nel quale la mancanza o l’inefficienza di quei presidi antinfortunistici abbia l’attitudine, almeno astratta, anche se non abbisognevole di concreta verifica, a pregiudicare l’integrità fisica di una collettività di lavoratori, o, comunque, di persone gravitanti attorno all’ambiente di lavoro”, così ricomprendendosi anche, nell’ipotesi in esame attinente la circolazione stradale, i terzi (id est: gli altri utenti della strada) che possono venire in contatto con la fonte di pericolo”.
Appare, pertanto, possibile che la mancata adozione, da parte degli imprenditori, di opportuni accorgimenti e precauzioni in tema di sicurezza sul lavoro, anche alla luce delle norme penali che regolano la materia nonché di quelle contenute nel Testo Unico di cui al D. Lgs. n. 81/2008, senza contare le norme nazionali e comunitarie attuanti i principi della sicurezza stradale e di quella sociale, possa comportare nei loro confronti l’irrogazioni di eventuali sanzioni penali una volta appurata effettivamente la loro colpevolezza nei casi di cronotachigrafo manomesso o alterato.
DI: AVV. ROBERTO SPOSATO
Tratto da: http://www.cseautotrasporto.it/it/news/La-Cassazione-ribadisce-la-natura-di-reato-penale-della-manomissione-del-cronotachigrafo._298.htm

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