28 Marzo 2024
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Le attese al carico dell’autista sono da considerare orario di lavoro

slide1SGML’attesa al carico e allo scarico? Per l’autista equivale a orario di lavoro. È questa la conclusione a cui è giunta in una sentenza dello scorso 13 novembre la sezione Lavoro del Tribunale di Milano a cui si era rivolto un conducente di camion, punito dal suo datore di lavoro in almeno sette occasioni con sanzioni disciplinari, con trattenute sullo stipendio e, alla fine, con un licenziamento, giudicandolo colpevole di aver utilizzato il tachigrafo in maniera non appropriata. Più precisamente l’azienda contestava all’autista di aver posizionato il tachigrafo in modalità
“martelletto”, coincidente alla modalità di lavoro, quando invece si trovava nell’attesa al carico in ribalta e di conseguenza avrebbe dovuto, secondo il parere della stessa azienda, essere spostato sul “quadratino barrato”, indicativa di un momento del lavoratore “a disposizione”.

Ma il Tribunale non ha accettato questa ricostruzione dell’azienda, in quanto ha giudicato l’attesa al carico come orario di lavoro per tutta una serie di ragioni. Innanzi tutto perché a questa fase nel Contratto Collettivo si accompagna un’attività di sorveglianza e quindi il lavoratore «non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro».

Inoltre, da questo onere di controllo, continua il Tribunale, deriva anche – sempre secondo il Contratto Collettivo – «una responsabilità del conducente in ordine al contenuto del mezzo prefigurando una responsabilità per eventuali smarrimenti e danni». E se effettivamente accade in qualche caso che il conducente si allontani (come testimoniato nel corso del processo dal altri autisti), argomenta ancora il giudice, è soltanto dopo aver richiesto l’autorizzazione al Responsabile Ricevimento Merci. Anche perché, in ogni caso, non potrebbe essere altrimenti in quanto non è possibile conoscere a priori «la probabile durata delle operazioni, risultando dalle dichiarazioni dei testi l’estrema
variabilità delle stesse».

Per tutte queste ragioni il Tribunale di Milano ha ritenuto infondate le contestazioni mosse all’autista, ha considerato legittimo il suo operato e ne ha quindi disposto il reintegro nel posto di lavoro, riconoscendogli in più un’indennità risarcitoria.

Fonte: Uomini e Trasporti

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