19 Aprile 2024
News

Legge di Bilancio: tutti i sostegni economici e le novità per l’autotrasporto

1Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2018, entrata in vigore dallo scorso 1° gennaio, riguardante nello specifico ”il Bilancio di previsione della Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”.

Di seguito riportiamo le principali disposizioni che interessano le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi:

1. Proroga del super ammortamento

L’art. 1, comma 29, della Legge in esame, proroga, seppure con alcune modifiche, il cosiddetto “super-ammortamento”, misura questa già introdotta nel 2016 e prorogata a sua volta nella legge di Bilancio 2017.

L’art.1 della legge in questione fissa al 30% (e non al 40% come previsto per il 2017) la maggiorazione del costo fiscalmente ammissibili sostenuto per l’acquisto dei veicoli commerciali nuovi, deducibili (ovvero imputabili al periodo d’imposta) a titolo di ammortamento o canone di leasing.

Anche per quest’anno è previsto che l’investimento sia effettuato entro l’anno solare (1°gennaio 2018 – 31 dicembre 2018) oppure entro il 30 giugno 2019 purché entro il 31 Dicembre 2018 l’ordine di acquisto sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento degli acconti nella misura non inferiore al 20% del costo di acquisto.

Non sono invece agevolati i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a deduzione limitata di cui all’art.164, comma 1, del TIUR (aeromobili da turismo, autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli) mentre restano confermate le disposizioni del super ammortamento previste dalla Legge di Bilancio 2016, escludendo così, dall’applicazione di questo beneficio, i beni con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,9%,i fabbricati e le costruzioni.

2. Proroga dell’iper ammortamento

L’art.1, comma 30 ss, proroga anche l’iper ammortamento, vale a dire la possibilità di incrementare del 150% il costo fiscalmente ammissibile dalle imprese per l’acquisizione di beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale, inseriti nella Tabella A della Legge di Bilancio 2017. Come per il super ammortamento, anche per l’iper ammortamento l’investimento deve effettuarsi entro il 31 dicembre 2018 o altrimenti entro il 30 giugno 2019 purché, entro il 31 dicembre 2018, il relativo ordine del bene acquistato dall’impresa risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento degli acconti nella misura non inferiore al 20% del costo di acquisto.

Il comma 31, dell’art.1, proroga anche la maggiorazione, nella misura del 40% del costo di acquisto di beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello di industria 4.0, ricompresi nell’elenco dell’allegato B della legge di bilancio 2017. La legge di bilancio 2018 ha inserito nell’elenco dei beni immateriali agevolabili anche:

  • Sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce
  • Software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzione 3D, realtà aumentata;
  • Software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra fabbrica, fabbrica campo con integrazione telematica dei dispositivi on field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazione e guasti dei dispositivi on field).

Il comma 35, inoltre, stabilisce che la vendita del bene agevolato, durante il periodo di fruizione della  misura, non comporta la perdita delle quote residue del beneficio, da parte dell’impresa, a condizione che o sostituisca il bene originale con uno strumentale nuovo e con caratteristiche analoghe o superiori a quelle previste nell’allegato A della Legge di Bilancio 2017; oppure attesti con le modalità dell’iper ammortamento le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnesione (dichiarazione del legale rappresentante o per i beni il cui valore superi le 500.000 euro, tramite perizia tecnica giurata).

3. Credito d’imposta per spese di formazione “Industria 4.0”

I commi 46 a 56 introducono una nuova tipologia di credito di imposta volto a favorire il sostegno a tutte quelle imprese che sostengono spese per la formazione dei dipendenti nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale “Industria 4.0”.

Il credito d’imposta è concesso nella misura del 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente occupato in attività di formazione ed è riconosciuto fino ad un importo massimo di 300.000 euro per ogni impresa beneficiaria.

La misura non riguarda la formazione ordinaria o periodica stabilita dalle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro, ambientale e da ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione. Tutte le disposizioni attuative verranno emanate con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, mentre, va ricordato che il credito d’imposta non concorre alla formazione della base imponibile dell’imposta sul reddito e dell’Irap.

4. Incentivi all’occupazione giovanile

L’art.1, ai commi da 100 a 108 e 114, riconosce uno sgravio contributo pari al 50%, con esclusione del premio INAIL, e per un periodo massimo di 36 mesi, nel limiti massimo di 3.000 euro annui a tutti i datori di lavoro privati che assumono lavoratori a tempo indeterminato con età inferiore a 35 anni, a partire dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018; tale misura si applica anche ai giovani di età inferiori ai 30 anni per le assunzioni effettuate dal 2019.

Lo sgravio contributivo, nel rispetto dei limiti di età, spetta anche in caso di prosecuzione successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato o in caso di conversione a tempo indeterminato di un contratto a termine.

L’esonero contributo sale fino al 100%, restando fermo il limite dei 3.000 euro annui, in tutti quei casi in cui i datori di lavoro assumano a tempo indeterminato, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che abbiano svolto, presso lo stesso datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro oppure periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale o di alta formazione.

Infine, il comma 893 prevede un ulteriore esonero contributo del 100% (cosiddetto Bonus Sud) per gli assunti, con contratto a tempo indeterminato, di età inferiore a 35 anni (o di età superiore purché disoccupati da almeno 6 mesi) nelle regioni del sud Italia (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).

5. Fatturazione Elettronica

L’art. 1, comma 909 e da 915 a 917, prevede anche che dal 1° gennaio la fatturazione elettronica diventi obbligatoria per tutte le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti e identificati, ai fini Iva, nel territorio dello Stato italiano, sia nei rapporti tra privati (B2B) sia nei confronti con i consumatori finali (B2C).

Restano escluse dall’applicazione della fatturazione elettronica tutte quelle operazioni che riguardano cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate o ricevute verso soggetti non stabiliti in Italia, ovvero le cosiddette operazioni transfrontaliere. Per tutte queste operazioni sarà necessario l’invio entro l’ultimo giorno del mese successivo all’operazione delle relative informazioni, tranne quelle per le quali è stata emessa bolletta doganale o fattura elettronica, pena l’applicazione di sanzioni specifiche.

Il sistema della fatturazione elettronica diviene comunque obbligatorio dal 1° luglio 2018 per la certificazione delle operazioni relative a cessioni di benzina e gasolio e delle prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti negli appalti pubblici.

Dalla stessa data, l’obbligo di emettere fattura elettronica, riguarderà le cessioni di carburante effettuate nei confronti dei soggetti Iva presso gli impianti stradali di distribuzione, con l’esclusione ovvia degli acquisti effettuati al di fuori dell’esercizio di impresa o professione.

Inoltre, sempre dalla data del 1° luglio 2018, le schede carburante saranno abolite affinché la deducibilità delle imposte dirette e la detraibilità ai fini Iva delle spese per carburante saranno subordinate all’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.

In maniera del tutto analoga a come già avviene nei confronti della Pubblica Amministrazione, la fattura elettronica sarà emessa utilizzando il Sistema di Interscambio (Sdi), direttamente da parte del fornitore o da un intermediario, fermo restando che la responsabilità dell’operazione effettuata resta in capo al fornitore.

Con l’entrata in vigore della fattura elettronica non sarà più obbligatoria la trasmissione dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute (cosiddetto spesometro) mentre continuerà ad applicarsi l’obbligo di comunicare le liquidazioni periodiche Iva.

6. Obbligo dei pagamenti delle retribuzioni con mezzi tracciabili

La Legge di Bilancio 2018, ai commi 910 ss, prevede inoltre che tutti i datori di lavori o committenti, a partire dal 1° luglio 2018, debbano corrispondere ai lavoratori la retribuzione con modalità esclusivamente tracciabili, come:

  • Bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  • Strumenti di pagamento elettronico;
  • Pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • Emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato

7. Sterilizzazione e incremento Iva e Accise

L’art.1, comma 2, sterilizza l’incremento di Iva e Accise prevista dalla Legge di stabilità 2015 evitando così l’incremento automatico delle aliquota Iva (ridotta e ordinaria) e delle accise sui carburanti che altrimenti sarebbe intervenuto a partire dal 1° gennaio 2018.

Per il prossimo biennio, sono inoltre previste i seguenti incrementi automatici:

l’aliquota ridotta sarà aumentata dell’1,5% dal 1° gennaio 2019 e di un ulteriore 1,5% dal 1° gennaio 2020, mentre l’aliquota ordinaria aumenterà del 2,2% dal 1° gennaio 2019, di un ulteriore 0,7% dal 1°gennaio 2020 e ancora dello 0,1% dal 1° gennaio 2021.

8. Sistri: Nuovo Rinvio e semplificazione

Argomento già affrontato con apposita news su www.truck24.it

9. Modifiche ai termini di scadenza fiscale

L’art.1, commi 932 ss, stabilisce una sostanziale riscrittura dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali, al fine di evitare sovrapposizioni di adempimenti. Le nuove scadenze riguarderanno la trasmissione del modello 730 precompilato da parte dei CAF, lo spesometro, le dichiarazioni dei redditi IRAP e modello 770

10. Differimento delle disciplina dell’IRI

L’art.1, comma 1063, differisce di un anno, al 1° gennaio 2018, l’introduzione dell’imposta sul reddito d’impresa (IRI) introdotta con la Legge di Bilancio 2017. Ricordiamo che tale disciplina consente di assoggettare il reddito di impresa degli imprenditori individuali e società di persone, in regime di contabilità ordinaria, ad una imposta sostitutiva dell’IRPEF, a titolo di IRI, con aliquota fissa al 24%.

11. Istituzione del partenariato per la logistica e i trasporti

L’art. 1, comma 585, istituisce presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il Partenariato per la logistica e i trasporti, un nuovo organismo consultivo cui partecipano i rappresentanti dei Ministri competenti e delle associazioni di categoria più rappresentative.

Il Partenariato ha il compito di studiare, monitorare e formulare proposte per la definizione delle politiche di intervento e delle strategie di governo nel settore della logistica e dei trasporti. Ogni anno il Partenariato dovrà presentare al Parlamento un rapporto sullo stato della logistica e dei trasporti.

 

Scopri di più da Truck24

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continue reading