25 Aprile 2024
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Legittima l’azione diretta nell’autotrasporto per il recupero dei crediti

Volvo_FM_isotermico_galleriaLa Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 37 depositata in data 23 febbraio 2018, ha reputato legittima l’azione diretta in tema di autotrasporto, prevista dall’art. 7 ter del D. Lgs. n. 286/2005 s.m.i., rimedio utilizzato dal sub-vettore a danno del committente in relazione all’attività di recupero dei crediti nei casi di inadempimento del primo vettore.

In particolare, la Consulta – nel dichiarare la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1-bis, comma 2, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103 (Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo ed il sostegno della produttività nel settore dei trasporti), convertito in legge 4 agosto 2010, n. 127, nella parte in cui inserisce l’art. 7-ter nel decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sollevata, in riferimento all’art. 77, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Grosseto – ha evidenziato, in punto di accertamento della consistenza dell’ordinanza di rimessione, come “la motivazione dell’ordinanza di rimessione deve contenere tutte le indicazioni indispensabili per una corretta ricostruzione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, richiesta non solo in relazione alle condizioni di ammissibilità della questione di legittimità costituzionale (ordinanza n. 120 del 2015), ma anche al fine di valutare la non manifesta infondatezza di quest’ultima (ex plurimis, sentenze n. 56 del 2015 e n. 128 del 2014)…in definitiva, l’insufficiente descrizione delle fattispecie concrete oggetto dei giudizi a quibus impedisce il necessario controllo in punto di rilevanza e rende la questione manifestamente inammissibile”.

Alla luce di quanto sopra, ed in attesa di possibili altri pronunciamenti della Corte Costituzionale qualora si dovessero prospettare altre ordinanze di rimessione sollevanti q.l.c., ben può il sub-vettore agire con l’azione diretta ex art. 7 tercitato nei riguardi del committente nel caso di inadempimento del primo vettore, sussistendo ovviamente tutti i presupposti previsti dal D. Lgs. n. 286/2005 s.m.i. ed artt. 1678 e seguenti codice civile.

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