25 Aprile 2024
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Linee guida tachigrafo e relative carte tachigrafiche

Test av bakstycke 016
Test av bakstycke 016

Di Girolamo Simonato

Per il controllo dei tempi di guida, riposo ed interruzioni per gli autisti professionisti del trasporto merci e persone, viene utilizzato il dispositivo di cronotachigrafo analogico e successivamente quello digitale.
I conducenti dei veicoli immatricolati, adibiti al trasporto di cose di massa superiore a 3,5 t o di persone con numero di posti superiore a 9, come dettato dall’art. 2 del Reg. 561/06 CE, che effettuano viaggi esclusivamente all’interno del territorio dell’Unione europea, della Confederazione Elvetica e dello SEE, devono rispettare le norme che limitano i periodi di guida giornaliera, le interruzioni durante la guida e periodi di riposo giornaliero o settimanale, secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006.
La normativa europea prevede che durante la guida dei veicoli adibiti al trasporto di persone o cose, è opportuno specificare anche viaggi a vuoto, è disciplinata dalle norme contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006.
Da precisare che il comma 1 dell’art. 174 del d.lgs. 285/92 (C.d.S.) prevede che la durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose e i relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.
Come si nota lo stesso dispositivo normativa fa rinvio alle disposizioni di cui al reg. (CEE) n. 3820/85, come previsto dall’articolo 28 del Reg. 561/06 CE, il regolamento (CEE) n. 3820/85 è abrogato e sostituito dal presente regolamento. Ciò nondimeno, i paragrafi 1, 2 e 4 dell’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3820/85 continuano ad essere di applicazione sino alle date stabilite dall’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2003/59/CE, avente ad oggetto: “Qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio”.
Quindi la norma regolamentare europea ha trovato applicazione a far data dall’aprile del 2007, essa, ha lo scopo soprattutto di chiarire, semplificare e aggiornare le regole stabilite, ed applicate per effetto del Reg. CEE 3820/85.
La normativa europea è stata legiferata con la finalità di garantire, in primis, la sicurezza stradale e successivamente la libera concorrenza delle imprese, nonché migliorare le condizioni sociali dei lavoratori professionisti dal trasporto su strada di persone e cose.
È sottinteso che le norme, sopracitate, trovano applicazione verso i conducenti dei veicoli, in transito nell’area dell’unione, dello SEE e della Confederazione Elvetica, anche non immatricolati in uno degli Stati Unione Europea, che effettuano trasporti su strada.
Al fine di un controllo stradale, i veicoli devono essere dotati di cronotachigrafo analogico o tachigrafo digitale, in Italia dal 01 maggio 2006.
Pertanto sui veicoli immatricolati per la prima volta in Europa dopo tale data è obbligatoria l’installazione del tachigrafo digitale per la verifica del rispetto della normativa sociale in materia di guida e riposo dei conducenti, è di tipo digitale.
Lo strumento, come quello analogico, ha una propria memoria che registra ogni attività compiuta a bordo del veicolo, dalla guida al riposo, all’attività lavorativa ai tempi di disponibilità.
Come dettato dalla normativa, i dati in esso contenuti devono essere conservati per almeno 365 giorni.
Il tachigrafo digitale, per la sua attivazione richiede l’utilizzo delle carte tachigrafiche.
Questi supporti informatici sono così suddivisi:
carta conducente
essa è personale, il suo impiego è necessario per la guida degli autoveicoli dotati di cronotachigrafo digitale. Nel suo supporto magnetico è possibile registrare i seguenti dati: tempi di viaggio/sosta, velocità, distanza, eventi particolari.
La stessa è rilasciata, entro 30 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda, dalla Camera di Commercio, in cui il richiedente ha la propria residenza.
Il conducente/richiedente deve possedere i seguenti requisiti:
1.titolarità di una patente di guida valida e di categoria appropriata al mezzo da condurre;
2.non essere titolare di altra carta tachigrafica conducente in corso di validità;
3.residenza nello stato italiano.
La sua validità amministrativa è di cinque anni.
Per ottenerne il rinnovo il titolare deve inoltrare la domanda alla Camera competente, almeno 15 giorni lavorativi precedenti la scadenza della carta originaria.
carta dell’Azienda
questa carta identifica l’azienda proprietaria dei veicoli. Il suo utilizzo consente di ispezionare, scaricare, stampare i dati del tachigrafo dei veicoli aziendali.
La stessa è rilasciata dalla Camera di Commercio, ove l’azienda ha la propria sede legale o la sede principale o secondaria o un’unità locale.
La domanda deve essere presentata dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa o da persona da questi delegata.
La carta riporta stampati la denominazione e l’indirizzo dell’impresa.
Il rilascio avviene entro 15 giorni lavorativi dal momento della ricezione della domanda e la sua validità amministrativa è di cinque anni.
carta dell’Officina
la carta dell’officina, viene utilizzata per la calibratura e la programmazione del tachigrafo, essa, identifica l’ente autorizzato dall’autorità nazionale come competente per l‘attivazione, la calibratura e lo scarico dati.
Il suo utilizzo permette di rilevare i dati immessi nel tachigrafo e di scaricarli ed è l’unica che consente di modificare il funzionamento dell’apparato.
La domanda di emissione deve essere presentata dal titolare o dal legale rappresentante dell’officina ovvero da altro soggetto delegato, alla Camera di Commercio della provincia in cui l’officina ha ottenuto l’autorizzazione ministeriale.
La carta è rilasciata entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda; unitamente alla carta viene rilasciato al richiedente un codice di accesso (PIN) con modalità che consentono di mantenerne la riservatezza. L’Officina può richiedere più carte, ognuna da attribuire ad un tecnico specializzato, che potrà operare soltanto se in possesso di uno specifico attestato di formazione, rilasciato dall’azienda produttrice del tachigrafo.
La carta dell’officina, in ragione della delicatezza della sua funzione, ha una validità amministrativa di un anno ed è automaticamente rinnovabile a scadenza, soltanto a seguito di richiesta dell’officina alla Camera ed a condizione che siano rimasti i requisiti previsti per l’autorizzazione e che l’autorizzazione non sia stata revocata.
carta dell’Autorità di controllo
con questa carta, gli agenti della polizia esercitano il controllo di cui al Reg. 561/06 ce. Con la stessa è possibile ispezionare le varie funzioni del tachigrafo digitale, attraverso il display oppure attraverso la stampata dello scontrino.
La Carta è rilasciata dalle Camere di Commercio per le Forze dell’Ordine a carattere territoriale, ai fini dei controlli tecnico-amministrativi in materia di sicurezza sul lavoro e sul trasporto stradale o alle autorità di polizia addette ai controlli su strada.

Tratto da: http://www.camionsupermarket.it/blog/tachigrafo-relative-carte-tachigrafiche/

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