19 Marzo 2024
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L’INPS chiarisce su Certificato medico di malattia online e visite fiscali

downloadÈ stata pubblicata di recente, sul sito istituzionale dell’Inps (www.inps.it), una guida riguardante il certificato medico di malattia online e sullo svolgimento delle visite fiscali.

La Guida (che altro non è che una lista di FAQ di facile comprensione per l’utente) riassume gli aspetti principali di queste attività e permette al lavoratore di chiarirsi eventuali dubbi in tema di certificato di malattia online e visite fiscali.

Tra gli aspetti più importanti da ricordare segnaliamo che:

  • il medico curante deve redigere e trasmettere il certificato di malattia all’Inps, in via telematica, immediatamente o al massimo non più tardi del giorno successivo in caso di visita a domicilio. A sua volta, il lavoratore deve prendere nota del numero di protocollo del certificato (PUC) e, se lo richiede, ha diritto ad ottenere dal medico il rilascio, in formato cartaceo, del certificato di malattia e l’invio dello stesso al suo indirizzo di posta elettronica personale.
  • Il lavoratore, invece, deve controllare e/o ricordare che:
  • Il corretto inserimento di alcune informazioni obbligatorie (come i dati anagrafici per esempio), in maniera tale da evitare che, in caso di errori, la malattia non gli venga indennizzata;
  • La corretta trasmissione all’Inps del certificato telematico, accedendo con le proprie credenziali all’apposita sezione presente sul sito dell’Istituto;
  • Il certificato di malattia e l’attestato cartaceo di malattia continuano ad essere validi solamente quando la trasmissione telematica è tecnicamente impossibile;
  • Il periodo di malattia ha inizio dal giorno riportato sul certificato, tenuto conto che il medico non può giustificare periodi di assenza precedenti alla visita;
  • In caso di cicli di cura ricorrenti il lavoratore può produrre una sola certificazione attestante la necessità di trattamenti ripetitivi che qualifichi ogni periodo come ricaduta del precedente;
  • La visita di controllo può essere disposta o dall’ufficio Inps oppure su richiesta del datore di lavoro privato. Il lavoratore deve essere reperibile dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle 19 (giorni festivi e sabati inclusi). Durante questi periodi il lavoratore non può assentarsi dall’indirizzo di dimora abituale se non per determinate motivazioni. Il lavoratore trovato assente durante questi periodi viene invitato a recarsi negli ambulatori della struttura Inps territoriale di competenza in una data specifica. Per non incorrere in sanzioni amministrative previste dalla Legge e nelle sanzioni disciplinari del datore di lavoro, il lavoratore dovrà giustificare la sua assenza durante la visita di controllo a domicilio;
  • In caso di infortuni sul lavoro o malattia professionale l’Inps non può disporre visite di controllo per non interferire con l’operato dell’Inail;
  • Durante la malattia è possibile variare l’indirizzo di reperibilità del lavoratore, previa comunicazione all’ufficio Inps territorialmente competente, utilizzando i canali indicati nel sito www.inps.it;
  • Il rientro al lavoro prima della data di fine prognosi è possibile, purché il medico che ha redatto il certificato originario comunichi in via telematica all’Inps la rettifica della prognosi.

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