20 Aprile 2024
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Lotta al cabotaggio: il ministero chiarisce tempi e modi dei controlli

autotrasportoUna circolare datata 26 febbraio 2016, cointenstata dal ministero dei Trasporti e dell’Interno, regolamenta un aspetto da sempre delicato e ulteriormente modificato dalla legge di Stabilità come quello del cabotaggio. In quella legge era indicate le modalità con cui controllare chi effettua trasporti internazionali e quindi anche chi – veicoli stranieri – operano in regime di cabotaggio. La cosa essenziale è che a bordo del veicolo ci sia la documentazione che attesti il giorno di ingresso in Italia e la regolarità del trasporto internazionale effettuato, perché in caso contrario scatta immediatamente la sanzione. Mancavano però i dettagli su questa documentazione e le eventuali sanzioni da applicare.

A chi e per cosa si applica il controllo?
La circolare chiarisce che il controllo della documentazione si applica al trasporto internazionale di merci in conto terzi e in conto proprio e ha per oggetto il controllo di «qualsiasi documento che obbligatoriamente o per regola o consuetudine internazionale sia accompagnatorio delle merci».

Il perché della nuova normativa
La necessità di innovare questa materia nasce dalla legge di Stabilità dello scorso anno, quando venne abolita la scheda di trasporto e si è posta quindi l’esigenza di reintrodurre l’obbligo di esibire agli organi di polizia la documentazione relativa all’origine e alla destinazione delle merci trasportate e quindi ha imposto che, durante un trasporto internazionale, sia obbligatorio tenere a bordo del veicolo la documentazione che consenta di verificare la tipologia e la regolarità della relazione di traffico svolta.

Quali comportamenti vengono sanzionati?
Innanzi tutto si prevede una sanzione per mancanza momentanea del documento a bordo del veicolo e un’altra in caso di mancata o incompleta compilazione del documento stesso. In quest’ultimo caso, l’entità della sanzione amministrativa è diversa a seconda che tale inadempimento produca o meno l’impossibilità di accertare la regolarità amministrativa del trasporto. In ogni caso rimane in vigore l’art. 46-bis della legge n. 298/1974 relativo alla documentazione necessaria per i trasporti in regime di cabotaggio. Di conseguenza laddove si accerti che un vettore comunitario esegue un trasporto nazionale senza i documenti prescritti dall’articolo 8, comma 3, del Regolamento (CE) n. 1072/2009, non si applica l’art. 46-ter, ma restano valide le sanzioni dell’art. 46-bis.

Quali documenti sono richiesti nel trasporto internazionale?
Il documento di trasporto in questo caso può essere costituito da qualsiasi documento amministrativo, fiscale o doganale, oppure da «documenti specifici che accompagnano le merci sottoposte a particolari regimi fiscali, sanitari o di sicurezza». La documentazione sarà considerata regolare se fornirà “adeguata contezza della regolarità del trasporto”. Dovrà contenere almeno le informazioni sulla tipologia e quantità della merce, il luogo di carico e scarico e il vettore o sub-vettore che svolge il trasporto. Come esempio di tali documenti la circolare fa riferimento alla lettera di vettura internazionale (CMR) e al documento di trasporto (DDT), ma considera idonei anche i certificati sanitari, veterinari o fitosanitari, documenti di trasporto per merci pericolose in regime ADR, ecc.

Quali sanzioni sono previste per mancata disponibilità?
Laddove l’autista non sia in grado di esibire questi documenti perché, seppure esistenti, non ne ha disponibilità in cabina, allora si applica la sanzione da 400 a 1.200 euro prevista dal comma 1 della nuova norma dell’art. 46-ter.

Quali sanzioni sono previste in caso di documento incompleto?
Se il documento non è mai stato compilato o è in disponibilità dell’autista in maniera incompleta allora si applica la sanzione più pesante prevista dal comma 3 dello stesso articolo, da 2.000 a 6.000 euro. In più il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo fino a quando non viene esibito (anche in formato elettronico) il documento e comunque per un massimo di 60 giorni.

Cosa accade in caso di mancata compilazione?
Se a bordo del veicolo utilizzato per un trasporto internazionale di cose si trova un documento di trasporto non correttamente compilato, ricorre la violazione dell’art. 46-ter, comma 3 o dell’art. 46 della stessa legge a seconda che gli elementi mancanti consentano o meno di verificare la regolarità del trasporto. In particolare si è davanti alla violazione del comma 3, dell’art. 46 ter quando dal documento compilato in modo erroneo o incompleto si possano comunque desumere gli elementi essenziali e verificare la regolarità del trasporto. Per esempio, quando manca l’indicazione delle generalità del destinatario, del mittente o la sottoscrizione prevista. Si applicano le sanzioni più gravi dell’art. 46 quando mancano gli elementi essenziali per dimostrare la regolarità del trasporto.

Chi viene colpito dalle sanzioni, l’autista o altri?
In tutti i casi ricordati le violazioni vengono contestate all’autista in quanto responsabile della messa in circolazione del trasporto senza i documenti richiesti. Per quanto riguarda le violazioni di cui al comma 3, primo periodo, dell’art. 46-ter e dell’art. 46, anche il vettore o altri soggetti tenuti alla regolare compilazione possono essere chiamati a rispondere degli illeciti in concorso con il conducente. Anche se è sempre necessario una notifica autonoma.

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