20 Aprile 2024
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Manomissione del cronotachigrafo: Solo l’impresa di autotrasporto ne è responsabile penalmente.

Test av bakstycke 016
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La manomissione del cronotachigrafo rileva penalmente solo per il datore di lavoro, mentre, per i conducenti, è prevista solamente la sanzione amministrativa, secondo quanto disposto dall’articolo 179 del Codice della Strada.

Il cambio di rotta della Suprema Corte segnala un netto taglio con il recente passato quando, la Cassazione stessa, con sentenza n.34107 del 12 luglio 2017, aveva riconosciuto la responsabilità del conducente sia sotto il profilo penale ai sensi dell’art. 437 (rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro), sia sotto quello amministrativo, secondo quanto previsto, come anticipato precedentemente, dall’art.179 del CdS (circolazione con un mezzo munito di tachigrafo alterato).

Ancora prima della sentenza del 12 luglio scorso, la Cassazione aveva condannato penalmente l’amministratore delegato di una società di autotrasporto perché lo stesso aveva imposto ai suoi dipendenti di manomettere il cronotachigrafo tramite l’utilizzo di calamite.

Ad oggi, invece, la Cassazione ha fornito una differente interpretazione scaturita dalla rilettura delle due sentenze citate che ha portato la Suprema Corte ha sostenere che: per l’art.437 C.P. il destinatario naturale resta l’impresa e, più nello specifico, coloro che all’interno di essa hanno l’obbligo di approntare queste strumentazioni, i quali diventano responsabili penalmente qualora non le adottino o le rimuovano dolosamente; al contrario, l’art.179 del Cds scatta nei confronti dell’autista, che resta responsabile della manomissione del tachigrafo, qualora circoli su strada con un mezzo privo di strumentazione di controllo in grado di funzionare correttamente.

 

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