29 Marzo 2024
News

Nessun contributo per il 2015-2016 all’Autorità di Regolazione dei Trasporti

Bridge
Bridge

Il Tribunale Amministrativo del Piemonte ha annullato le delibere dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti che impongono il pagamento del contributo annuale 2015 e 2016 alle imprese di autotrasporto e di logistica. Pronti ricorsi anche per 2017 e 2018.

La decisione presa dal Tar Piemonte all’inizio di marzo 2018 nasce da un ricorso contro le delibere dell’Autorità relative ai contributi del 2015 e 2016 presentato da alcune associazioni del trasporto. I magistrati hanno annullato le delibere sostenendo che nessun atto regolatorio dell’Autorità dei Trasporti ha come destinatario le attività di trasporto merci su strada e di logistica.

È un’importante vittoria per il nostro settore già liberalizzato e regolato dall’Albo degli Autotrasportatori, al quale le nostre imprese versano cospicui contributi”, ha dichiarato Giuseppina Della Pepa, segretario generale di Anita, una delle associazioni che ha presentato il ricorso. “L’Autorità dei Trasporti non ha mai esercitato le proprie funzioni in via diretta sulle aziende del comparto e perciò sarebbe stato ingiusto chiamarle a versare un contributo per il suo funzionamento”.

Della Pepa aggiunge che “ci auguriamo ora che dopo le chiare indicazioni della Corte costituzionale dello scorso anno anche questa importante pronuncia convinca l’Autorità a non richiedere più il contributo al settore, che si aggiungerebbe a quello che già le imprese versano all’Albo, all’Antitrust e in molti casi anche all’Agcom. Tutti costi che incidono sui bilanci aziendali e rappresentano una delle tante voci che contribuiscono ad accrescere il gap competitivo con le imprese straniere”.

Intanto, Anita ha già impugnato anche le delibere dell’Autorità dei Trasporti per i pagamenti relativi al 2017 e al 2018, che si basano sugli stessi presupposti di quelle che ora il Tar Piemonte ha annullato.

Scopri di più da Truck24

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continue reading