28 Marzo 2024
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Nuova legge per il reato di omicidio stradale

tir 3Il nuovo reato di omicidio stradale punisce con la reclusione da 8 a 12 anni gli incidenti colposi che cagionano la morte di una persona e sono provocati da conducenti in stato di ebbrezza alcolica grave (con un tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro) o in stato di grave alterazione psicofisica a causa dell’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. E’ inoltre punito con la reclusione  da 5 a 10 anni l’omicida il cui tasso alcolemico superi 0,8 g/l oppure abbia causato l’incidente per condotte di particolare pericolosità, come eccesso di velocità, guida contromano, infrazioni ai semafori, sorpassi e inversioni a rischio. In caso di morte o ferimento di più di una persona, il colpevole potrà rischiare fino a 18 anni di carcere.
Nella legge che ha istituito il reato di omicidio stradale, approvata definitivamente il 3 marzo 2016, è inoltre presente l’aggravante della guida senza assicurazione obbligatoria a carico di coloro che si renderanno responsabili della morte o del grave ferimento di una o più persone per aver colpevolmente violato le norme sulla disciplina della circolazione stradale, o per essersi posti alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti.
I primi due articoli della nuova legge, che hanno modificato l’articolo 589 e l’articolo 590 del Codice Penale, riportano che “la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria”.
Questo, unitamente all’introduzione della verifica della copertura assicurativa a distanza attraverso la banca dati ANIA e l’utilizzo di dispositivi elettronici, potrà essere sicuramente un deterrente al fenomeno della circolazione di automezzi privi di assicurazione, cha attualmente in Italia riguarda circa 4.000.000 di veicoli.
Ma queste nuove norme potranno influire ulteriormente nel mondo dell’assicurazione auto. L’argomento è la rivalsa assicurativa, ovvero il diritto  che hanno le compagnie assicurative, in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di droghe, di farsi restituire dall’assicurato le somme risarcite ai terzi. Molte polizze danno come opzione la possibilità di pagare un premio più alto in cambio della rinuncia di rivalsa della compagnia che, così, in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di droghe, non chiederà la restituzione del risarcimento all’assicurato. Le associazioni dei consumatori stanno chiedendo che gli stessi principi virtuosi che hanno ispirato la legge vengano applicate anche per le assicurazioni auto, in particolare per quanto riguarda la rivalsa assicurativa, con la richiesta di togliere la possibilità di inserirla nelle polizze. E qui si apre ovviamente un dibattito:  da una parte c’è la possibilità per le compagnie di recepire le richieste delle associazioni dei consumatori, togliendo la rinuncia alla rivalsa e dall’altra di mantenere queste clausola “garantista”, che da agli assicurati un “paracadute” che salvaguarda il loro patrimonio.
Sicuramente queste norme potranno incidere sui contenuti dei contratti RC auto, con le compagnie chiamate a ridiscutere clausole e parametri e a fornire preventivi probabilmente diversi da quegli attuali.

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