19 Aprile 2024
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Cabotaggio autotrasporto: Attiva piattaforma telematica

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Il 1° marzo 2017, l’Ispettorato del Lavoro ha attivato la piattaforma informatica sul web che permette agli autotrasportatori esteri di comunicare i trasporti svolti in Italia.

Il decreto Legislativo 136/2016 impone alle imprese di autotrasporto estere che svolgono attività di cabotaggio stradale in Italia di comunicare le informazioni sull’autista e sul veicolo, così da permettere i controlli sulla regolarità delle operazioni di cabotaggio. Nella prima fase, i trasportatori dovevano inviare le dichiarazioni, compilate su specifici modelli, all’indirizzo di posta elettronica Cabotaggio.DistaccoUE@lavoro.gov.it.

Dal primo marzo, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro impone la compilazione e l’invio online direttamente da una specifica piattaforma telematica. Fino al 7 marzo 2017 l’Ispettorato riterrà comunque valide le dichiarazioni inviate per email, dopo questa data saranno valide solo quelle compilate e inviate online. Il ministero ha realizzato un apposito sito web che contiene le informazioni sulla dichiarazione e il link alla procedura per la dichiarazione.
Per i distacchi già comunicati per email che avvengono i data successiva al 7 marzo, le imprese non dovranno presentare una nuova dichiarazione online, mentre per eventuali annullamenti o variazioni di comunicazione svolte per email, l’azienda dovrà inviare una nuova comunicazione online che sostituirà quella inviata email. Ciò deve avvenire nel rispetto entro i termini previsti per l’annullamento o la variazione (ossia entro 24 ore del giorno antecedente al verificarsi dell’evento nel primo caso o entro cinque giorni successivi dal verificarsi dello stesso nel secondo caso).

L’Ispettorato precisa che una copia delle comunicazione effettuate sia per email, sia online deve essere sempre conservata a bordo del veicolo che svolge il cabotaggio. Le informazioni contenute nella dichiarazione deve contenere: dati identificativi del prestatore di servizi/impresa distaccante (codice univoco dell’azienda attribuito dallo Stato di appartenenza al prestatore di servizi a fini fiscali, previdenziali o simili); generalità dei lavoratori distaccati; durata del distacco: data di inizio e data di fine; generalità e domicilio eletto del referente ex art. 10, comma 3, lett. b), D.Lgs. 136/2016; generalità del referente di cui al comma 4 del medesimo articolo 10.

Nella compilazione del modello UNI_ CAB_UE, nella sezione 3.1.1 relativa alla durata del distacco vanno inserite la data della prima operazione di cabotaggio effettuata sul territorio italiano – data inizio distacco – e quella dell’ultima operazione di cabotaggio effettuata prima dell’uscita dal nostro territorio – data fine distacco.
Quando l’azienda straniera distaccante che dovrà effettuare per la prima volta la trasmissione della suddetta comunicazione dovrà acquisire specifiche credenziali di accesso al sistema disponibile sul portale istituzionale del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, mediante una preventiva registrazione con inserimento dei dati identificativi dell’azienda straniera (e non del soggetto/società che effettua materialmente la registrazione e compilazione del modello).

Con le credenziali ricevute al momento della registrazione a Cliclavoro, si accede al box “Azienda” – visualizzabile dopo aver selezionato Profilo utente – presente nell’area riservata. Quindi si dovrà poi cliccare su “Aggiungi” e procedere alla registrazione dell’azienda straniera (non dovrà essere inserito il codice fiscale, ma selezionare la spunta “Non sono in possesso di P.IVA.” e compilare il campo “Codice identificativo”). Per eventuali problemi nella registrazione o compilazione il ministero mette a disposizione indirizzi email dedicati: DistaccoUE@lavoro.gov.it oppure Clic4Help@lavoro.gov.it.

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