23 Aprile 2024
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Precisazioni sulla pesatura dei container

containerIl Comando Generale delle Capitanerie di Porto ha organizzato un seminario per fare il punto sulla nuova regola della certificazione del peso dei container, in vigore dal 1° luglio 2016. Il Comando ha precisa che l’entrata in vigore dell’emendamento al Solas che impone il certificato di pesatura per tutti i container imbarcati non subirà rinvii, quindi dal venerdì prossimo tutti gli shipper – ossia i soggetti che dovranno emettere il certificato – dovranno essere operativi. L’unica eccezione riguarda i container imbarcati prima del 1° luglio e soggetti a transhipment su altra nave, che potranno viaggiare senza documento di pesatura fino al 1° ottobre 2016.
Il Comando ha affermato che sull’applicazione della norma ogni porto dovrà organizzarsi in maniera autonoma, basandosi sul Decreto 447/2016 e sulla sua circolare 125/2016. Lo shipper dovrà comunicare, in tempo utile per preparare il piano di carico, il certificato (shipper document) che riporta la massa lorda del container (VGM, Verified Gross Mass). L’unica deroga permessa dalla Convenzione riguarda i container imbarcati sulle navi ro-ro e caricati su semirimorchi.
Un’importante precisazione riguarda i sistemi di pesatura e il Comando ha precisato che si possono omologare diversi strumenti e non solo quelli a raso. Ciò è consentito dal Decreto 447/2016, che si riferisce in modo alternativo alle normative che hanno recepito le Direttive europee sugli strumenti di peso (D.Lgvo 517/92 e D.Lgvo 22/2007) e a un Regio Decreto del 1902.
Sull’argomento, Confetra precisa che “allo stato attuale, peraltro, gli unici strumenti regolamentari risultano essere le pese a raso. Anche nel periodo transitorio di 12 mesi, che com’è noto durerà fino al 30 giugno del prossimo anno, in cui è consentito utilizzare strumenti non regolamentari, risulterebbero utilizzabili solo le pese a raso perché i costruttori non sarebbero in grado di garantire per altri strumenti lo scostamento massimo previsto dal decreto (2,5 volte quello ammesso per la stessa tipologia di strumenti regolamentari e comunque non superiore a più o meno 500 chilogrammi)”.
Oltre alla pesatura del container carico, la norma consente anche quella del solo carico, che va aggiunta alla tara dichiarata per il container. Tale sistema, ha precisato il Comando, possono usarlo solamente gli Operatori Economici Autorizzati (AEO) o coloro che hanno conseguito la certificazione di qualità UNI/EN/ISO 9001 o ISO 28000. In questo caso, la procedura di pesatura dovrà entrare nella certificazione AEO o ISO. Per farlo, gli operatori hanno tempo fino al 1° gennaio 2017.
Le Capitanerie di Porto potranno svolgere controlli sulla correttezza dei VGM, considerando regolari quelli che mostreranno un valore differente da quello verificato con una tolleranza fino al tre percento. Però non vigono ancora sanzioni, come rileva Confetra: “il nostro ordinamento prevede che le sanzioni possano essere previste con legge di rango primario e che nel campo penale non è consentito applicare sanzioni per analogia; pertanto, dato che ad oggi in materia di VGM nessuna legge ha previsto sanzioni, né penali né amministrative, il richiamo della circolare risulta forzato”.

Tratto da: http://www.trasportoeuropa.it/index.php/home/archvio/14-marittimo/14878-precisazioni-sulla-pesatura-dei-container

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