20 Aprile 2024
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SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE NORME SUI COSTI MINIMI DI ESERCIZIO

IL MINISTERO DEI TRASPORTI INDIVIDUATO COME AUTORITA’ COMPETENTE PER APPLICARLE

Vi informiamo che sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 18 Giugno è stato pubblicato il Decreto interministeriale (Trasporti, Economia, Giustizia e Sviluppo economico) del 20 Aprile 2012, che individua nel solo Ministero dei Trasporti – Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità, l’autorità competente ad applicare le sanzioni previste dal comma 14 dell’art. 83 bis della Legge 133/2008 e ss modifiche, in materia di violazione delle norme sui costi minimi di esercizio per i contratti di trasporto non stipulati in forma scritta (commi dal 7 al 9 del sopra citato articolo), e di trasgressione del termine di  90 giorni dall’emissione della fattura per il pagamento dei corrispettivi di trasporto, di cui ai commi 13 e 13 bis dello stesso articolo.
 
Con la pubblicazione di questo provvedimento, viene meno una delle motivazioni principali che, fino a questo momento, ha impedito l’applicazione delle sanzioni legate alle violazioni sopra indicate, rappresentata dalla frammentazione della procedura tra tre organismi (il Ministero dei Trasporti, quello dello Sviluppo economico e l’Agenzia delle Entrate). Ora, per l’intero procedimento diventa competente il Ministero dei Trasporti, al quale spetta anche il compito di adottare il provvedimento sanzionatorio, per cui l’applicazione delle sanzioni legate alle violazioni dell’art. 83 bis riceverà nuovo impulso.

Riportiamo, di seguito, i passaggi più importanti del suddetto Provvedimento.

Il comma 14 dell’art. 83 bis prevede due tipologie di sanzioni legate all’inosservanza dei costi minimi e del termine di pagamento:
– l’esclusione fino a 6 mesi dalla procedura per l’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi;
– l’esclusione per un anno dai benefici fiscali, finanziari previdenziali di ogni tipo, previsti dalla Legge.

Queste sanzioni vengono comminate dall’autorità competente (come detto, il Ministero dei Trasporti), con le seguenti modalità (art.1 del decreto):

– Esclusione per un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali. L’applicazione avviene per anno solare, a decorrere dal 1 Gennaio dell’anno successivo a quello in cui viene notificato il provvedimento sanzionatorio.

– Esclusione fino a 6 mesi dalle gare di appalto pubbliche. L’applicazione viene differenziata a seconda della “percentuale media di scostamento rispetto ai parametri normativamente previsti”, in relazione alla documentazione esaminata:

– fino al 10%, esclusione pari a 30 gg;
– tra il 10% ed il 20%, esclusione per 60 gg;
– oltre il 20%, esclusione di 90 gg;
– oltre il 50%, raddoppio del periodo di interdizione;

In caso di recidiva (nei tre anni successivi), il periodo di interdizione viene raddoppiato fino al limite massimo di 6 mesi. Gli effetti del provvedimento interdittivo decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di notifica della sanzione.

L’intervento dell’autorità competente (art.2) può avvenire:

– in base alle segnalazioni pervenute dagli agenti che effettuano i controlli su strada (comma 1), che dovranno procedere anche ai sensi della circolare congiunta Interni/Trasporti del 18 Maggio 2011 (commentata con la circolare Conftrasporto CIR11109 del 26 Maggio 2011).
– in base alle segnalazioni pervenute da chiunque vi abbia interesse diretto e presenti idonea documentazione di supporto  (comma 1)
– d’ufficio (comma 3), quando, nell’ambito delle sue competenze, la Direzione generale per il trasporto stradale abbia avuto altrimenti notizia della violazione dei commi 7, 8 ,9  e 13 dell’art. 83 bis.

A questo punto, il Ministero dei Trasporti avvia l’istruttoria che deve terminare entro 90 giorni dal ricevimento della segnalazione ovvero degli atti e della ulteriore documentazione eventualmente richiesta  ai soggetti coinvolti.  In caso di esito positivo, la Direzione Generale invia al Ministro un dettagliato rapporto sulla violazione commessa, unitamente alla bozza del provvedimento sanzionatorio per la sua pronta adozione. In caso di esito negativo, la stessa Direzione effettua comunque un rapporto al Ministro e, salvo avviso contrario dell’Ufficio di gabinetto, dispone l’archiviazione della pratica.

Il Ministero dei Trasporti pubblicherà sul proprio sito internet un elenco con le indicazioni necessarie per identificare i destinatari delle sanzioni applicate (partita IVA, codice fiscale, generalità del destinatario della sanzione ed estremi della notifica del provvedimento);  in caso di impugnazione, vengono riportati anche gli esiti dei relativi giudizi e l’eventuale sospensione concessa dall’autorità giudiziaria.
L’aggiornamento dell’elenco è effettuato dalla Direzione Generale del Ministero dei Trasporti, al più tardi, entro il 15 Febbraio di ciascun anno, con riferimento agli atti notificati entro il 31 Dicembre dell’anno precedente, per mettere in condizione gli enti e le amministrazioni preposte di verificare, con riferimento a tutti i benefici fiscali, il rispetto delle sanzioni applicate.
Le informazioni  restano pubblicate  fino al 31 Dicembre del secondo anno successivo alla notifica del provvedimento sanzionatorio e, comunque, fino al 31 Dicembre dell’anno dopo alla definizione dell’eventuale contenzioso.

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