18 Aprile 2024
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Stretta di vite sul distacco dei lavoratori stranieri

Scania R 420 4x2 highline with curtainside semi trailer.  Oss - Zwolle, The Netherlands. Photo: Dan Boman, 2007-07-12

La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il Decreto 136/2016 del 17 luglio 2016, che adotta la Direttiva comunitaria 2014/67/UE Enforcement sui controlli relativi al distacco comunitario dei lavoratori, compresi quelli dell’autotrasporto e la logistica.

Il Decreto 136/2016, che è entrato in vigore il 23 luglio 2016, attua diverse procedure che dovrebbero assicurare la corretta applicazione delle regole comunitarie sul distacco dei lavoratori, previsto dalla Direttiva 96/71/CE. L’Unione permette il distacco internazionale dei lavoratori in altro Stato comunitario, purché siano rispettate precise condizioni relative alla remunerazione, alla previdenza e al periodo di lavoro. Dovrebbero quindi entrare in vigore nuovi strumenti per prevenire e reprimere elusioni, frodi e violazioni in materia di distacco.
La Direttiva 2014/67/UE, di cui il Decreto 136/2016 è il recepimento in Italia (abrogando il Decreto 72/2000), introduce nuove norme per verificare che il distacco sia autentico e per facilitare l’accesso da parte delle Autorità di controllo alle informazioni sulle condizioni di lavoro.
Nell’autotrasporto, spiega una nota di Assotir, il decreto afferma che le norme si applicano anche al cabotaggio stradale. Più in generale, il testo conferma che durante il periodo del distacco si devono applicare al lavoratore distaccato le condizioni di lavoro e occupazione vigenti nello Stato ospitante, tra cui: periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo; durata minima delle ferie annuali retribuite; trattamenti retributivi minimi, compresi quelli maggiorati per lavoro straordinario; condizioni di cessione temporanea dei lavoratori; tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; provvedimenti di tutela per determinate categorie (gestanti, bambini e giovani); parità di trattamento uomo/donna e altre norme in materia di non discriminazione.
Il decreto stabilisce anche che le letter-box – ossia le società create solamente con lo scopo di assumere lavoratori e distaccarli in altri Paesi – non sono considerate reali società distaccanti, quindi non svolgono un “distacco autentico”. Una precisazione importante, soprattutto per gli accertamenti dell’Ispettorato nazionale del Lavoro. Infatti, la società distaccante deve esercitare “attività diverse rispetto a quelle di mera gestione o amministrazione del personale dipendente”.
Se gli ispettori rilevano che il distacco non è autentico, il lavoratore distaccato viene considerato dipendente della società che lo sta utilizzando. Inoltre, viene applicata alla società distaccante e a quella utilizzatrice una sanzione di 50 euro per ogni lavoratore e per ogni giornata di occupazione, con un minimo di 5000 euro.
L’articolo 10 del decreto obbliga l’agenzia di somministrazione o l’impresa che distacca i lavoratori in Italia a comunicare il distacco al ministero del Lavoro entro le ore 24:00 del giorno antecedente l’inizio del distacco e di comunicare tutte le successive modifiche entro cinque giorni. I modi di tali comunicazioni saranno precisati da uno specifico decreto del ministero del Lavoro. Dopo la sua pubblicazione, la mancanza della dichiarazione di distacco comporterà una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, per ogni lavoratore interessato.
Durante tutto il periodo del distacco e per i successivi due anni, l’impresa che svolge il distacco o l’agenzia interinale devono conservare una copia in lingua italiana dei seguenti documenti: contratto di lavoro; buste paga; prospetti che indicazioni inizio, fine e durata dell’orario di lavoro; documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni; comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro; certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile. Eventuali violazioni comportano una sanzione da 500 a 3000 euro per ogni lavoratore interessato.
Inoltre, tali imprese devono designare un referente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti. In sua mancanza, la sede dell’impresa distaccante si considera il luogo dove ha sede legale o risiede il destinatario della prestazione di servizi. In tutti i casi, se non viene designato il referente, è prevista una sanzione da 2000 a 6000 euro.
Le imprese distaccanti o le agenzie interinali devono anche designare, per tutto il periodo di distacco, un referente con poteri di rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali interessate a promuovere la negoziazione collettiva di secondo livello con obbligo di rendersi disponibile in caso di richiesta motivata delle parti sociali. In caso di violazione, è è prevista una sanzione da 2000 a 6000 euro.

Tratto da: http://www.trasportoeuropa.it/index.php/home/archvio/54-norme-autisti/15022-stretta-di-vite-sul-distacco-dei-lavoratori-stranieri

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