18 Aprile 2024
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Sul sito del #ministero dei #Trasporti tornano i costi dell'#autotrasporto

onsulente del lavoroSul sito del ministero dei Trasporti sono ricomparsi i costi minimi. Mancavano dallo scorso settembre, da quando cioè la sentenza della Corte di Giustizia europea giudicò lesive del principio della libera concorrenza le delibere dell’Osservatorio e a quel punto, nell’attesa che la Corte Costituzionale si pronunci in materia al ministero preferirono disapplicare l’art. 83 bis, applicando quella norma che concede tale possibilità alle istituzioni dello Stato laddove una legge è in odore di incostituzionalità. Il ritorno in scena dei costi, però, non deriva da un mutato atteggiamento del ministero, ma soltanto dall’obbligo di adeguarsi a una nuova normativa: quella contenuta nella legge di Stabilità (214/2014) con cui di fatto sono stati aboliti i costi minimi, seppure resuscitando con altre veste le tabelle ministeriali. In che senso? Molto semplicemente, fino a ieri le tabelle costituivano un obbligo normativo, un’asticella minima al di sotto della quale non si poteva scendere nella quantificazione di un corrispettivo di un servizio di trasporto; oggi, invece, costituiscono un riferimento da tenere presente, senza che però ci sia un obbligo in tal senso. L’unico obbligo esistente deriva dal buon senso, vale a dire dal tener presente anche oggi nella definizione delle tariffe di trasporto i “principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale“. Peraltro, questo principio presente nella normativa introdotta con la legge di Stabilità e richiamata anche dal ministero, è ispirata a un principio analogo a quello che ispira un’altra disposizione ricordata dal ministero e contenuta nel decreto legislativo 286/2005, all’articolo 4, comma 2, laddove si prevede che «sono nulle le clausole dei contratti di trasporto che comportino modalità e condizioni di esecuzione delle prestazioni contrarie alle norme sulla sicurezza della circolazione stradale».

A questo punto, a rigor di logica, si potrebbe anche sostenere che un contratto in cui vengono fissate tariffe molto al di sotto delle tabelle ministeriali, si possa giudicare inadeguato e quindi contrario alla legge e quindi nullo. Ma almeno per ora lasciamo perdere, con la promessa comunque di affrontare presto l’argomento.

Andiamo a vedere invece cosa contengono queste tabelle ministeriali. Il ministero chiarisce innanzi tutto come ha preparato le tabelle. Vale a dire tenendo conto di una serie di parametri quali le ore di guida imposte dalla legge (45 a settimana), la velocità commerciale possibile (valutata in circa 60 km/h) e quindi incrociando questi dati la percorrenza annua del veicolo (120.000 km).

Ma per far viaggiare questo veicolo bisogna sostenere una serie di costi che hanno una diversa incidenza sui bilanci aziendali in relazione alla «tipologia di impresa (monoveicolare, artigiana o strutturata), alla tipologia del veicolo (massa, allestimento, anzianità) e alla tipologia di trasporto (ADR, frigo, ecc.)».

Sulla base di tutti questi dati il ministero è andato a elaborare le prime tabelle riferite a un autoarticolato nuovo, di proprietà di un’azienda di medie dimensioni e che ogni anno, come detto, percorre 120.000 km. A questo scopo deve spendere:
12.500 euro l’anno per acquistare il veicolo
2.400 se ne vanno per il semirimorchio
10.000 in manutenzione
33.820 per retribuire l’autista dipendente di 3° livello super, al quale vanno corrisposti anche 20,33 euro per ogni ora di straordinario e 41 per ogni giornata di trasferta in Italia
3.600 se ne vanno in polizza assicurativa
700 in bollo
4.200 in pneumatici.

Il costo del gasolio è di 0,922 euro al litro, considerando i rilevamenti di gennaio 2015 e calcolando già il rimborso dell’accise, mentre sale a1,137 per i veicoli sopra le 7,5 ton che non godono di rimborso. Per i pedaggi in autostrada, invece, si sono conteggiati 0,17863 euro/km.

L’adeguamento dei costi del gasolio verranno aggiornati con cadenza mensile, pubblicando sul sito del ministero dei Trasporti le rilevazioni effettuate dal ministero dello Sviluppo Economico. Per l’aggiornamento dei costi diversi dal carburante si procederà invece con cadenza annuale, a meno che l’amministrazione non ritenga opportuno intervenire prima a seguito di un ampliamento dei valori di riferimento o dell’acquisizione di ulteriori elementi.

Tratto da Uomini e Trasporti.it

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