24 Aprile 2024
News

Un’autista può (o deve) effettuare operazioni di carico e scarico merci?

145_images (1)_jpgCon riguardo alle mansioni che il conducente di una impresa di trasporti può espletare, relativamente ad una data prestazione lavorativa, il punto di riferimento, e da cui partire, è dato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Trasporto – Spedizioni e Logistica, su tutti gli artt. 13 – 17 e, soprattutto, l’art. 14 ove si prevede, tra l’altro, che “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto”.
In particolare, salvo che il contratto di trasporto non lo preveda espressamente, ad esempio disponendo accanto all’attività di trasporto anche quella di facchinaggio (e quindi di servizi ulteriori), l’autista non è tenuto, in linea di massima, a porre in essere operazioni di carico e scarico merci; potrà succedere, come avviene nella prassi, che lo stesso potrà compiere, per cortesia, una qualche attività quale il posizionamento del carico alla sponda del camion.
La legge prevede inequivocabilmente, infatti, che il trasporto “inizia nel momento in cui la merce è stata caricata sul veicolo” e “termina quando la stessa viene messa a disposizione del destinatario nel luogo indicato per lo scarico”.
A tal proposito, l’art. 6 bis del D. Lgs. 286/2005, relativo ai tempi di attesa ai fini del carico e dello scarico – franchigia, nulla dispone su asserite attività spettanti al trasportatore.
In sostanza, l’autotrasportatore, in ordine alle attività di carico, dovrà fare, tra l’altro (poiché ve ne sono altre), le suddette attività: presenziare a tutte le operazioni fino al completamento sorvegliando che vengano svolte correttamente, sia sotto l’aspetto tecnico operativo che della sicurezza; pertanto, il conducente non ha alcuna autorizzazione a partecipare alle operazioni di carico.
In riferimento, invece, alle attività di scarico (tra le altre): posizionare l’automezzo nel punto di scarico designato dal destinatario; bloccare il mezzo per evitare movimenti incontrollati e autorizzare le operazioni di scarico (apertura telo, portelloni e sponde ecc..); presenziare a tutte le operazioni fino al loro completamento, sorvegliando che si svolgano correttamente; rispettare le generali istruzioni del sito e le segnalazioni di sicurezza; verificare la tenuta dei dispositivi di chiusura dopo lo scarico.
In definitiva, salvo espressa pattuizione, il vettore (cioè l’azienda di trasporto), e dunque l’autista, non sono obbligati a movimentare la merce per operazioni di carico e scarico; ovviamente, in tali frangenti, sarà onere dell’autista rispettare le generali regole di diligenza, di cura e di prudenza nonché quelle previste in specifiche disposizioni legislative (es. Testo Unico Sicurezza ex D. Lgs. n. 81/2008).

Scopri di più da Truck24

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continue reading