7 Febbraio 2025
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Arriva il Reverse Charge nell’autotrasporto: Iva a carico del committente

La Legge di Bilancio 2025 introduce per il settore autotrasporto il Reverse Charge, già noto agli autotrasportatori che utilizzano i vantaggi della carta carburante DKV, applicabile alle prestazioni di servizi in contratti di appalto e subappalto che utilizzano prevalentemente manodopera e beni forniti dal committente, e si applica a servizi resi a imprese nei settori del trasporto merci, movimentazione merci e logistica.

Il meccanismo di inversione contabile IVA Reverse Charge, previsto dall’articolo 17 del D.P.R. n. 633/1972 nel settore della logistica, consente al committente di versare l’IVA direttamente al posto del prestatore, il quale rimane responsabile dell’imposta.

Con la nuova disposizione, si consente alle imprese di trasporto e logistica di avere la possibilità di far pagare l’IVA al committente, che però rimane solidalmente responsabile per l’imposta.

In tali casi, il prestatore di servizi di trasporto e logistica deve emettere la fattura secondo l’articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972, mentre il committente provvede al versamento dell’IVA secondo l’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997, effettuando il pagamento senza compensazione entro un mese dalla emissione della fattura.

In caso di imposta non dovuta, il diritto al rimborso spetta al committente, previa dimostrazione del versamento dell’IVA. In presenza di irregolarità, il committente può ricevere una sanzione amministrativa tra i 250 e i 10.000 euro, con responsabilità solidale anche per il prestatore. Le modalità e termini di attuazione saranno definiti da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

La misura approvata dalla Commissione Bilancio riguarda il settore dell’autotrasporto e consente l’uso dell’inversione contabile IVA Reverse Charge per i contratti d’appalto nel trasporto merci e logistica.

Il testo descrive l’applicazione dell’inversione contabile “integrale” IVA per servizi regolati da contratti di appalto o subappalto, escludendo operazioni con enti pubblici. Questo meccanismo riguarda solo le imprese attive nel settore del trasporto, movimentazione merci e servizi logistici.

In via transitoriaprestatore e committente possono concordare che l’IVA sia versata dal committente per conto del prestatore, con la fattura emessa dal prestatore e l’IVA non compensabile. L’accordo è triennale e parte dalla comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

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