Azione diretta ex art. 7 ter del D.Lgs. 286/2005: necessarie prove adeguate per la procedibilità
Il Giudice Monocratico di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato la domanda di un subvettore per il riconoscimento di un credito per noli non pagati, in un caso patrocinato da Margiotta & Partners per un operatore logistico, ritenendo che il cliente dello studio fosse il beneficiario delle prestazioni di trasporto.
Con opposizione a decreto ingiuntivo, il soggetto contestava l’inesistenza di un rapporto contrattuale e negava di aver conferito incarichi al subvettore, aggiungendo che il pagamento richiesto era per un’attività mai svolta. La contestazione riguardava anche l’assenza di prove sul contratto e sul prezzo concordato tra vettore e subvettore.
Il Tribunale ha evidenziato l’assenza di documentazione scritta a sostegno dell’azione diretta del subvettore, specificando che non sono stati presentati documenti certi che attestino il rapporto tra vettore e subvettore o l’esecuzione delle prestazioni per le quali si richiede il pagamento.
Le deposizioni testimoniali non sono state ritenute sufficienti a supportare la richiesta, in quanto risultano generiche riguardo ai rapporti contrattuali e non chiariscono l’attività svolta e il compenso concordato; di conseguenza, la domanda di pagamento è carente dal punto di vista probatorio riguardo al rapporto tra vettore e subvettore, all’esecuzione delle prestazioni e alla quantificazione del corrispettivo.
L’azione diretta è un efficace strumento per il vettore che non ha ricevuto pagamento dal committente, ma deve essere supportata da prove adeguate per essere procedibile. È fondamentale dimostrare l’esistenza del contratto tra vettore e subvettore e il corrispettivo concordato per la prestazione.
La norma stabilisce che il subvettore ha diritto al pagamento del corrispettivo da parte di chi ha ordinato il trasporto, in base alle prestazioni ricevute e alla quota pattuita. È essenziale fornire prova non solo del rapporto intercorso, ma anche del corrispettivo concordato, per definire i limiti dell’obbligazione del beneficiario. La sola presentazione delle lettere di vettura non è sufficiente; è necessaria anche la dimostrazione della pattuizione del nolo.
La sentenza sottolinea che le prove testimoniali devono essere precise e incontrovertibili per supportare le pattuizioni verbali, altrimenti non colmano la mancanza di documentazione. Si conferma l’efficacia dell’azione diretta ex art. 7 ter, offrendo al soggetto destinatario un’importante opportunità difensiva.