Cassazione: obbligo formazione autisti sull’uso corretto del cronotachigrafo in capo al titolare dell’impresa di autotrasporto
La Suprema Corte di Cassazione, nel precisare la responsabilità dell’impresa nelle violazioni commesse dai conducenti, ed in particolare per l’uso errato del cronotachigrafo (si è trattato di una guida in assenza di carta tachigrafica) ha puntualizzato gli obblighi che ricadono sul titolare dell’impresa, rilevando una posizione distinta di quest’ultimo, non già di obbligato in solido, ma anche di corresponsabile della violazione.
Interessanti le valutazioni in merito all’obbligo di formazione e istruzione.
«le imprese di trasporto sono tenute non solo a dotare i veicoli di tachigrafo, del cui buon funzionamento sono responsabili unitamente ai conducenti, e a garantirne, sempre assieme a questi ultimi, il buon uso se digitali e il buon funzionamento se analogici, oltre a dover fare buon uso rispettivamente delle carte del conducente e dei fogli di registrazione (art. 32), ma anche ad organizzare “l’attività dei conducenti di cui al precedente paragrafo in modo che essi possano rispettare le disposizioni del Regolamento, a fornire ad essi “le opportune istruzioni”, ad effettuare “controlli regolari per garantire che siano rispettate le disposizioni del Regolamento” ed a garantire che i propri conducenti ricevano una formazione e istruzioni adeguate per quanto riguarda il buon funzionamento dei tachigrafi, digitali o analogici, ad effettuare controlli periodici per garantire che i propri conducenti li utilizzino correttamente e a non fornire ai conducenti alcun incentivo diretto o indiretto che possa incoraggiare un uso improprio dei tachigrafi (art. 33) (CGUE, 26/9/2019, in causa C-600/18, UTEP 2006. Srl, punti 3 e 4).
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