28 Marzo 2024
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Chiarimenti dell’Interno su veicoli immatricolati all’estero e condotti da residenti in Italia.

Il ministero dell’Interno ha fornito chiarimenti operativi sul divieto di circolazione in Italia di veicoli con targa estera condotti da soggetti residenti nel nostro Paese da più di 60 giorni. Il divieto venne introdotto nel 2018, all’interno dell’art. 93 del Codice della Strada, tramite il Decreto “Sicurezza” – D.L. 113/2018 convertito in Legge 132/2018. I chiarimenti hanno interessato le eccezioni al divieto previste dal comma 1 ter dell’art. 93 del Codice, per i veicoli:
acquisiti in leasing o in locazione senza conducente da imprese stabilite nella Ue o nello SEE e prive, nel nostro Paese, di una sede secondaria o effettiva;
concessi in comodato a soggetti residenti in Italia e legati da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un’impresa costituita in altro Stato Ue o SEE, priva in Italia di sede secondaria o effettiva.
In questi casi, il conducente deve avere sul mezzo un documento sottoscritto dall’intestatario e avente “data certa” da cui risultino il titolo e la disponibilità del veicolo, in assenza del quale la disponibilità si considera in capo al conducente.

I chiarimenti hanno interessato una serie di casistiche per le quali si sono riscontrate le maggiori incertezze sul territorio. La prima riguarda l’impresa con sede secondaria o altra sede effettiva in Italia: la circolare ha precisato i concetti di sede secondaria – soggetta a iscrizione presso il registro delle imprese –  di sede effettiva – intesa come luogo di effettivo svolgimento dell’attività amministrativa e direzionale dell’ente, che prescinde dalla registrazione – e di unità locale  – intesa come luogo operativo o amministrativo riconducibile alla sede effettiva e soggetta a comunicazione di apertura alla Camera di commercio tramite denuncia al REA.
La nota ha poi sottolineato che durante i controlli su strada, gli operatori di Polizia devono accertare lo Stato di stabilimento tramite il documento sottoscritto dall’intestatario del mezzo ed avente “data certa”, che il conducente deve portare sul mezzo per esibirlo in caso di controllo su strada.
In presenza di elementi che facciano supporre la presenza in Italia di una o più sedi secondarie o unità locali, costituite dall’impresa estera intestataria del mezzo, la Polizia potrà consultare il registro delle imprese tramite il collegamento a Infocamere presente in SDI, mentre il conducente non ha nessun obbligo di esibire la documentazione comprovante questo requisito.
In mancanza di riscontri, la circolazione del mezzo dovrà ritenersi legittima. Tuttavia, l’organo accertatore potrà in ogni caso valutare l’opportunità di avviare un’indagine di più ampio respiro volta a provare l’effettivo esercizio di attività tipiche dell’impresa riconducibili a quelle proprie della sede principale estera.

Il secondo caso riguarda il veicolo intestato a un’impresa facente parte di un gruppo aziendale, per il quale deve ritenersi legittima la circolazione in Italia del veicolo intestato ad altra impresa dello stesso gruppo aziendale con sede in un Paese UE o SEE.

Il terzo caso si riferisce a un veicolo concesso in leasing o locazione senza conducente, per il quale non risulti dal documento di circolazione l’immatricolazione specifica per tale uso. In particolare, viene analizzato il caso dei veicoli immatricolati in Germania, dove la carta di circolazione tedesca non riporta la società di noleggio ma solo il locatario.

Il quarto caso riguarda un veicolo trasferito in Italia da imprese estere a collaudatori e giornalisti per ragioni di prova e illustrazione. In questo caso si ritiene possibile far riferimento alla deroga del comma 1 ter, art. 93 del Codice – quindi, al documento sottoscritto dall’intestatario del mezzo, con data certa – evitando così qualsiasi sanzione in caso di circolazione di veicolo straniero condotto da un collaboratore, da un collaudatore o giornalista residente in Italia.

Infine, per i veicoli con targa prova rilasciata da uno Stato estero, la circolazione in Italia è vietata tranne che per quegli Stati che hanno sottoscritto degli accordi bilaterali con l’Italia  – Austria, Germania e San Marino – che permettono, a condizione di reciprocità, l’utilizzo in Italia di targa prova rilasciata da uno di questi Paesi anche su mezzi ivi immatricolati.

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