28 Marzo 2024
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Cisternette Gasolio: Gli obblighi in vigore dal 1° gennaio 2021 sulle comunicazioni e ottenimento del codice identificativo

Ricordiamo, come già comunicato in precedenti articoli su truck24, che è stata emanata all’inizio del mese la circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che fornisce gli opportuni chiarimenti in relazione agli obblighi, in vigore dal 1° gennaio 2021, di comunicazione di attività e di ottenimento di un codice identificativo, per le seguenti strutture:
– depositi di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali di capacità superiore ai 10 e fino a 25 mc (Depositi minori)
– esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali di capacità superiore ai 5 e fino a 10 mc (Distributori minori) quali le cosiddette “cisternette”.

Di seguito, i chiarimenti che erano stati presentati dall’Agenzia delle Dogane:

La differenza tra apparecchio di distribuzione automatica e depositi
L’Agenzia chiarisce, anzitutto, come distinguere il deposito dall’apparecchio di distribuzione automatica di carburanti ad uso privato individuando, questi ultimi, come le infrastrutture dotate di un serbatoio di stoccaggio collegato ad una qualsiasi sistema di erogazione che consenta il rifornimento diretto del serbatoio del veicolo. Per differenza, i depositi sono invece privi del sistema di erogazione e sono dotati di un collegamento fisso tra serbatoio di stoccaggio e bruciatore, sia esso una caldaia, un motore fisso o un gruppo elettrogeno.
I soggetti proprietari di depositi e/o distributori minori dovranno quindi inviare soltanto una comunicazione di attività all’ufficio delle dogane competente per territorio entro il prossimo 31 dicembre 2020, utilizzando il fac-simile che allegato alla circolare delle Dogane.

Nella comunicazione devono essere indicati:

  • dati anagrafici, domicilio e codice fiscale;
  • estremi identificativi della ditta ovvero denominazione o ragione sociale, sede legale, partita IVA o codice fiscale, indirizzo PEC;
  • dati tecnici del deposito o del distributore: ubicazione, caratteristiche (marca, modello, matricola), capacità di stoccaggio dei serbatoi e relativa tipologia (interrati, fuori terra, rimovibili), prodotti energetici stoccati, descrizione delle utenze servite (in caso di deposito minore) e dei sistemi di quantificazione, parziale e/o totale, dell’erogato (in caso di distributore minore);
  • numero di iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nonché, ove prescritti per l’esercizio dell’impianto in funzione della relativa tipologia, gli estremi identificativi dei documenti di natura non fiscale, quali il certificato di prevenzione incendi per i contenitori-distributori;
  • modalità di tenuta del registro di carico e scarico dei prodotti ovvero descrizione del sistema di contabilità aziendale (elettronico o cartaceo) con cui sono rilevati i quantitativi di ciascun tipo di prodotto ricevuti, stoccati presso l’impianto e consumati nell’ambito dello svolgimento della propria attività economica; modalità di conservazione delle copie stampate dell’e-DAS (solo per benzina e gasolio usato come carburante) o dei DAS cartacei (altri prodotti energetici) e dei documenti commerciali utilizzati a scorta dei prodotti ricevuti.

Compilazione del registro
Tale registro, ricordiamo, non deve essere vidimato e va compilato secondo le istruzioni contenute nella DD prot. 240433/RU del 27/12/2019. Eccone una sintesi:

  • sul registro i diversi prodotti devono essere contabilizzati separatamente;
  • la giacenza iniziale da riportare sul registro è quella rilevata autonomamente dall’esercente;
  • il CARICO deve essere scritturato entro le ore 9.00 del giorno seguente il ricevimento della merce, inserendo le informazioni riportate sull’eDAS;
  • lo SCARICO è effettuato cumulativamente, per ciascun prodotto contabilizzato, ogni sette giorni. Per gli apparecchi di distribuzione automatica dotati di “totalizzatore” è ammesso lo scarico cumulativo mensile sulla base dei dati rilevati dallo stesso;
  • entro il mese di febbraio dell’anno successivo, l’esercente trasmette, tramite PEC, all’UdD competente un prospetto riepilogativo delle movimentazioni dell’anno precedente;
  • il registro di c/s, gli eDAS e il prospetto riepilogativo devono essere conservati dall’esercente per i cinque anni successivi alla data di ultima scritturazione.

Dopo aver verificato la comunicazione, l’Agenzia attribuisce all’azienda un codice identificativo dell’impianto. Se ciò non dovesse avvenire – per lungaggini determinate dalle tante domande – l’azienda continua comunque la gestione dell’impianto, garantendo l’osservanza delle modalità stabilite dalla tenuta del registro di carico/scarico.

Norme amministrative
Con riferimento al rispetto delle norme amministrative e di prevenzione incendi, richiamate nel fac-simile predisposto dall’Agenzia, è opportuno ricordare che la competenza amministrativa è delle Regioni le quali, a loro volta, hanno delegato i Comuni al rilascio dell’autorizzazione o alla presentazione della Scia. E’ pertanto necessario verificare cosa prevede il provvedimento regionale per l’attivazione di tali distributori/depositi. Laddove l’impresa abbia fatto richiesta per il rilascio di tali atti amministrativi, e sia in attesa di risposta da parte dell’amministrazione competente, dovrà indicarlo all’atto della comunicazione (vedi fac-simile allegato) all’Ufficio delle Dogane territoriale riservandosi di produrre aggiornamenti quando l’iter amministrativo sarà completato.

Norme prevenzione incendi
Le norme di prevenzione incendi, ed in particolare il DPR n. 151/2011, prevedono la presentazione della Scia e dell’asseverazione di tecnico abilitato al Comando provinciale dei VVF competente per territorio. La conformità antincendio deve essere verificata ogni 5 anni attraverso una dichiarazione che il titolare dell’attività deve presentare al Comando provinciale dei VVF, attestante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio. I contenitori-distributori ad uso privato per l’erogazione di carburanti liquidi di categoria C (gasolio), fino a 9 mc, installati fuori terra, devono inoltre rispettare la regola tecnica di prevenzione incendi di cui al DM 22/11/2017.

Ipotesi sospensione dei nuovi obblighi per i possessori di cisternette
Proprio alla luce di questi specifici adempimenti amministrativi richiesti, che sono propedeutici alla comunicazione da effettuare all’Ufficio delle Dogane territoriale, nonostante le semplificazioni previste nella circolare dell’Agenzia, diverse associazioni di categoria, aziende, professionisti continuano a sostenere la necessità di una sospensione dei nuovi obblighi per i possessori di cisternette ad uso privato (distributori minori). Sospensione che non è arrivata al momento, e non è detto che arriverà, e che quindi espone al rischio di inadempimento i possessori delle cisternette.

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