Conseguimento CQC: MIT chiarisce per gli autisti in possesso di patente extra UE
La Direzione generale per la motorizzazione del MIT, con una circolare le 6 novembre, ha fornito alcuni chiarimenti sulla possibilità, per il conducente titolare di patente di guida superiore rilasciata da uno Stato extracomunitario, di conseguire o rinnovare una CQC in Italia.
Il MIT specifica che in base alla Direttiva Ue 2022/2561 i conducenti di un Paese terzo, alle dipendenze di un’impresa di autotrasporto italiana, seguono in Italia i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica.
I conducenti titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti, in qualità di autista, da un’impresa stabilita in uno Stato membro, comprovano la qualificazione iniziale e la formazione periodica per l’esercizio dell’attività professionale di guida per il trasporto di merci mediante:
- a) l’attestato di conducente previsto dal regolamento (CE) 1072/2009, recante il codice unionale armonizzato “95”;
- b) la carta di qualificazione del conducente, rilasciata dalla Stato membro ove è stabilita l’impresa, recante il codice unionale armonizzato “95”.
Sempre per questi conducenti, la circolare MIT del 15 ottobre 2021 prevede che possano seguire i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica in Italia, previa esibizione del documento di soggiorno ovvero della ricevuta di richiesta del permesso di soggiorno.
Queste condizioni valgono anche per i conducenti extra Ue assunti sulla base del decreto flussi.
Pertanto “se da un canto non è consentito ad un conducente titolare di patente extra-Ue, alle dipendenze di un’impresa stabilita in Italia, di esercitare un’attività di guida per la quale è richiesto il possesso della qualificazione CQC, senza il possesso della stessa, è tuttavia assolutamente consentito che tale conducente, esibendo la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di primo rilascio acquisisca tale qualificazione in Italia, senza necessità alcuna di convertire la patente extra-Ue posseduta: l’abilitazione conseguita sarà infatti espressa dal codice dell’Unione “95” apposto sulla CQC card”. Ovviamente – conclude la circolare – “trascorso un anno dall’acquisizione della residenza in Italia, per continuare ad esercitare l’attività di guida sarà necessario convertire la patente e, in quella sede, potrà essere emessa una patente-CQC”.