19 Aprile 2024
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Contratto di spedizione e trasporto: apportate modifiche alle norme del Codice Civile

Con la Legge n. 233/2021, di conversione del D.L. n. 152/2021 (Disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose) sono state apportate significative modifiche alle norme del Codice Civile che disciplinano il contratto di spedizione e di trasporto.

Si segnalano, in primo luogo, le modifiche al contratto di spedizione (artt. 1737, 1739, 1741 C.C.), che nel loro complesso appaiono finalizzate a rafforzare la figura imprenditoriale dello spedizioniere, che può essere anche un mandatario con rappresentanza, in un’ottica di ammodernamento di alcuni aspetti della disciplina codicistica superati dalle prassi negoziali e giurisprudenziali.

Importanti modifiche sono apportate anche all’art. 1696 C.C. “Limiti al risarcimento del danno per perdita o avaria delle cose trasportate”, norma cardine nell’ambito della disciplina del contratto di trasporto di merci, poichè stabilisce i limiti della responsabilità vettoriale. Nel testo ora in vigore, vengono espressamente richiamati i limiti di risarcibilità previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali relative al trasporto aereo, marittimo, ferroviario e fluviale, estendendosi così l’ambito di applicazione della norma anche alle modalità di trasporto diverse da quello su gomma.

Viene infine modificata la disciplina dei privilegi dettata dall’art. 2761 C.C. a tutela dei crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario. Recependo un orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, si è precisato che il privilegio sulle cose trasportate o spedite “può essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purchè tali trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative”.

E’ stato inoltre inserito nell’art. 2761 C.C. un nuovo comma secondo cui se il mandatario (lo spedizioniere) ha pagato i diritti doganali per conto del mandante, “il suo credito ha il privilegio di cui all’articolo 2752”, cioè il privilegio generale sui beni mobili del debitore previsto in favore dello Stato per imposte e tributi degli enti locali.

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