Covid-19: chiarimenti Inps sulla corretta gestione delle domande di cassa integrazione nei trasporti
Alla luce dei Decreti legge Ristori, Ristori bis e quater, l’Inps chiarisce sulla corretta gestione delle domande di cassa integrazione Covid-19.
Vediamo nel dettaglio le misure:
Cassa integrazione
Il decreto legge Ristori ha rideterminato il periodo dei trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario che può essere richiesto dai datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 nell’ultima parte dell’anno in corso e a gennaio 2021.
In particolare, la norma prevede che i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono
richiedere la CIG per periodi decorrenti dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, per
una durata massima di 6 settimane.
Questa nuova disciplina deve essere coordinata con quella precedentemente introdotta dal DL n. 104/20 cd. “agosto”, convertito, con modificazioni, dalla legge n.126/20, che parallelamente regolamenta l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale per il periodo dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.
Conseguentemente, i datori di lavoro che hanno richiesto o che richiederanno periodi rientranti in tale ultima disciplina potranno, nel rispetto dei presupposti di legge, accedere ai trattamenti per i periodi (9+9 settimane) e alle condizioni dalla stessa previsti anche per periodi successivi al 15 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
La circolare Inps illustra due casi esemplificativi:
Ø Esempio 1 – Azienda che non ha utilizzato le settimane del decreto Agosto
Se un’azienda ha sospeso o ridotto l’attività lavorativa per eventi legati al COVID-19 a far data dal 26 ottobre 2020, in assenza di precedenti autorizzazioni per periodi successivi al 12 luglio 2020 (il decreto legge Agosto ha decorrenza dal 13 luglio 2020), potrà richiedere
le prime 9 settimane ai sensi del decreto legge Agosto con causale COVID-19, senza
così dover pagare il contributo addizionale.
Ø Esempio 2 – Azienda che ha già utilizzato tutte le settimane del decreto agosto
Laddove l’azienda abbia già utilizzato tutte le settimane del decreto legge Agosto, potrà accedere alle 6 settimane previste dal decreto legge Ristori per il periodo dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021. Si ricorda che i periodi già richiesti ed autorizzati riferiti al decreto legge Agosto, successivi al 15 novembre 2020, sono imputati alle 6 settimane del decreto legge Ristori.
Destinatari dei trattamenti di cassa integrazione
Le 6 settimane previste dal decreto legge Ristori possono essere riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il secondo periodo delle 9 settimane del D.L. n. 104/2020 cd. “Agosto”, purché lo stesso sia integralmente decorso.
L’INPS precisa che l’invio delle domande riferite alle 6 settimane potrà essere effettuato
a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione delle seconde 9 settimane: pertanto,
sarà necessaria un’attenta analisi delle scadenze previste dalla vigente normativa (entro
la fine del mese successivo a quello a cui ha avuto inizio il periodo di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa).
Contributo addizionale
La circolare poi illustra le percentuali del contributo addizionale:
– contributo del 9%: imprese con una riduzione tra il fatturato del primo semestre 2019
e quello 2020 inferiore del 20%;
– contributo del 18%: imprese senza nessuna riduzione tra il fatturato del primo semestre
2019 e quello del primo semestre del 2020;
– nessun contributo: imprese che hanno subito una riduzione tra il fatturato del primo
semestre 2019 e quello del primo semestre 2020 pari o superiore al 20%.
Lavoratori interessati
Nel rispetto dei termini decadenziali previsti, possono accedere ai trattamenti previsti
dal decreto legge Agosto e dal decreto legge Ristori tutti i lavoratori assunti fino alla data del 9 novembre 2020 (come già precisato entro la fine del mese successivo a quello di inizio del periodo di riduzione/ sospensione dell’attività lavorativa): pertanto, ad oggi, sono ancora valide tutte le domande che hanno avuto decorrenza dal 1° novembre 2020.
L’Istituto precisa, su conforme parere ministeriale, che sarà possibile integrare le domande
relative ai periodi del decreto legge n. 104/2020 cd. “agosto” già utilmente trasmesse,
finalizzate a consentire all’Istituto di rivalutarle con riferimento esclusivamente ai lavoratori
che risultino in forza alla data del 9 novembre 2020.
Modalità di richiesta delle 6 settimane previste dal decreto-legge Ristori: nuova causale
Per le settimane previste dal D.L. n. 137/2020 cd. “Ristori” ovvero le 6 settimane o il minor
periodo che si andrà a richiedere è necessario indicare la nuova causale “COVID-19 DL
137”.
Nel caso in cui l’azienda abbia in corso un trattamento di Cigs e che si trovi nella condizione
di dover sospendere il trattamento per eventi legati all’emergenza epidemiologica dovrà
utilizzare l’apposita causale “COVID-19 DL 137 CIGS”.
I datori interessati dovranno obbligatoriamente comunicare al Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali la volontà di prolungare ulteriormente il programma di CIGS, utilizzando i
canali indicati nella circolare n. 47/2020.
Domanda di assegno ordinario (FIS)
L’INPS ricorda la massima attenzione sul requisito dimensionale previsto per l’accesso al FIS e ricorda che durante il trattamento dell’assegno ordinario è erogata dal datore di lavoro la prestazione accessoria degli assegni familiari. Possono presentare la domanda di assegno ordinario anche quei datori di lavoro che, alla data del 16 novembre 2020, hanno in corso un assegno di solidarietà.
La concessione dell’assegno ordinario (che sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà
già in corso) può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà, a totale copertura dell’orario di lavoro, con la capienza massima prevista riferita sempre alle 6 settimane previste dal D.L. n. 137/2020.
Cassa integrazione in deroga (CIGD)
In merito alla concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga si ricorda
l’obbligatorietà dell’accordo sindacale con le rappresentanze comparativamente più rappresentative per le aziende con più di 5 dipendenti, anche in via telematica. Ai lavoratori interessati dal trattamento di CIGD sono riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi assegni familiari.
Le aziende plurilocalizzate potranno inviare domanda come “deroga plurilocalizzata” soltanto nel caso in cui la prima domanda sia stata autorizzata dal Ministero; tutte le altre potranno accedere al trattamento INPS in deroga.
Termini di presentazione delle domande
Viene confermata e ribadita l’indicazione del messaggio INPS n. 4484 del 27 novembre
2020.
Il termine decadenziale di trasmissione delle domande è fissato entro la fine del mese
successivo a quello di entrata in vigore del medesimo decreto-legge. In virtù di tale previsione, detto termine si sarebbe collocato alla data del 30 novembre 2020. Tuttavia, considerato che l’applicazione della disposizione contenuta nella seconda parte del citato comma 5 dell’articolo 12 non assolve la specifica finalità di introdurre un termine di maggior favore per la trasmissione delle istanze, si conferma che le domande di trattamenti per causali collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19, relative a periodi di sospensione o riduzione delle attività che hanno inizio nel mese di novembre 2020, potranno utilmente essere trasmesse entro la scadenza ordinaria fissata al termine del mese successivo (31 dicembre 2020).
Il termine è da considerare sempre in riferimento al singolo mese: pertanto, in caso di
domande plurimensili (ad esempio, novembre e dicembre), il datore di lavoro può sempre rinviare la domanda non ancora decaduta, ovvero quella il cui termine ancora non è scaduto.
Per quanto attiene i modelli Sr41 ovvero i modelli di pagamento la scadenza rimane invariata. Entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero se posteriore entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione.
Resta ferma la possibilità per il datore di lavoro di poter anticipare il trattamento salariale senza nessuna documentazione comprovante lo stato di difficoltà finanziaria dell’impresa oppure di optare per il pagamento diretto anche con la modalità anticipo 40%.