19 Aprile 2024
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Covid-19, Chiarimenti INPS sulle modalità di sospensione dei versamenti contributivi

L’Inps, con la circolare n. 53 del 9 aprile 2020, fornisce chiarimenti sulla sospensione degli adempimenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

Alle aziende con dipendenti sarà attribuito il codice di autorizzazione “7L”, che assume il nuovo significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8 e D.L. n. 18/2020, Art. 61”.

destinatari della sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono i soggetti maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica, tra cui i soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci.

I contributi oggetto di sospensione sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020.

Ai sensi dell’art. 62 per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso sono sospesi i versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020. Per entrambe le fattispecie nella sospensione sono ricompresi sia i versamenti relativi ai piani di rateazione concessi dall’Istituto sia le note di rettifica.

Quote a carico dei lavoratori

Il datore di lavoro privato o il committente sono responsabili del versamento della quota a carico del lavoratore e, conseguentemente, nel caso in cui essi usufruiscano della sospensione contributiva, verrà sospesa sia la quota a loro carico sia quella a carico del lavoratore.

È previsto l’obbligo di riversamento  all’Istituto entro la data di ripresa dei versamenti in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Deve intendersi sospeso anche il termine di tre mesi, decorrente dalla data di notifica, assegnato con gli atti di accertamento di violazione notificati prima dell’inizio dell’emergenza, ove il predetto termine sia interessato dalla sospensione disposta da una delle norme emergenziali.

Recupero dei contributi sospesi

Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi, dovranno essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Entro le stesse decorrenze dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione.

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