20 Aprile 2024
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Covid-19, DL Liquidità: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 9/E del 13 aprile, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle nuove misure fiscali dettate dal cosiddetto “DL Liquidità”

Oltre alla sospensione dei versamenti tributari, previdenziali e assicurativi in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, l’Agenzia è intervenuta sulle ritenute su redditi di lavoro autonomo e provvigioni. L’art. 19 del Decreto prevede, per i soggetti con sede o domicilio fiscale in Italia con ricavi o compensi di importo non superiore a 400mila euro nel periodo d’imposta precedente e che non abbiano sostenuto spese per lavoro dipendente e assimilato nel mese precedente, la possibilità di beneficiare della non applicazione delle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione/agenzia/mediazione percepiti nel periodo compreso tra il 17marzo 2020 e il 31 maggio 2020.  La circolare n. 9/E precisa inoltre che i beneficiari della norma agevolativa dovranno predisporre la fattura senza indicare la ritenuta.

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta anche sugli acconti. L’art. 20 del DL dispone per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l’importo versato è comunque non inferiore all’80% della somma dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso. Riguardo a ciò, la circolare n. 9/E chiarisce che questo non esclude la possibilità di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso (sempreché non sia già intervenuta la notifica di atti di liquidazione o di accertamento) per sanare l’omesso o insufficiente versamento di quanto dovuto a titolo di acconto IRPEF/IRES e IRAP, con la conseguenza che, se, anche per effetto del ravvedimento operoso, lo scostamento tra importo dovuto in base alle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell’IRAP e importo versato a titolo di acconto risulti inferiore al 20%, non trovano applicazione le disposizioni in materia di ravvedimento operoso. Quanto previsto dal Decreto si applica ad entrambe le rate dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019: l’acconto, infatti, è determinato nel mese di giugno e va versato in una o due rate, a seconda che il quantum dovuto superi o meno determinate soglie normativamente individuate.

Chiarimenti delle Entrate riguardano anche la rimessione nei termini. Il DL consente di considerare regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni in scadenza il 16 marzo 2020, già prorogati al 20 marzo 2020 dal decreto “Cura Italia”, se eseguiti entro il 16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni e interessi. L’Agenzia ricorda al riguardo che restano comunque salve le disposizioni riguardanti tutti i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o operativa negli 11 comuni della Lombardia e del Veneto, individuati con decreto MEF del 24 febbraio 2020 (Bertonico; Casalpusterlengo;Castelgerundo; Castiglione D’Adda; Codogno; Fombio; Maleo; SanFiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; Vò), che stabilisce la sospensione di tutti i versamenti con scadenza tra il 21 febbraio ed il 31marzo 2020 che dovranno essere, poi effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio.

Oggetto della Circolare anche le ritenute negli appalti. Con riferimento alla disciplina in materia di ritenute in appalti, subappalti e altri affidamenti, l’Agenzia, rimandando ai suoi chiarimenti forniti con la circolare n. 8/E del2020 sul DL “Cura Italia”, ricorda che sono sospesi i controlli previsti a carico del committente nei confronti di tutti quei soggetti che beneficiano della sospensione degli obblighi di versamento delle ritenute. In tal caso, se nei cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute sia maturato il diritto a ricevere i corrispettivi da parte dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, il committente non ne deve sospendere il pagamento. I controlli a carico del committente ed il conseguente obbligo di sospendere il pagamento dei corrispettivi potranno riprendere dal momento del versamento ovvero omesso versamento delle ritenute alla scadenza prevista.

Infine, la Circolare n.9/E si concentra sul bollo fatture elettroniche. Le Entrate precisano che risultano modificati a regime i termini di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relativi ai primi due trimestri dell’anno solare, a condizione che l’importo da versare sia inferiore ad euro 250. Pertanto: se l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al primo trimestre è inferiore a 250 euro, il relativo versamento può essere effettuato entro la scadenza del secondo trimestre, quindi entro il 20 luglio; se l’importo complessivo dell’imposta di bollo relativo sia al primo che al secondo trimestre dell’anno solare è ugualmente inferiore a 250 euro, il relativo versamento può essere posticipato alla scadenza prevista per il versamento del terzo trimestre, quindi al 20 ottobre 2020. Restano immodificati i termini di versamento relativi all’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse sia nel terzo che nel quarto trimestre dell’anno.

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