29 Marzo 2024
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Covid-19: le linee guida dell’UE per la gestione delle frontiere e la corretta circolazione delle merci

Forniamo in esclusiva grazie all’interessamento dell’On. Donato europarlamentare della Lega il testo appena esitato dall’Unione Europea in merito alle linee guida per la gestione delle frontiere e la circolazione delle merci nella Comunità Europea. perdonerete qualche sbavatura nella traduzione dall’inglese all’italiano.

In fondo all’articolo trovate la circolare in lingua inglese da mostrare alle autorità qualora si presentino blocchi o fermi del servizio in Europa.

Linee guida per le misure di gestione delle frontiere per proteggere la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali

La crisi del coronavirus ha messo in luce la sfida di proteggere la salute della popolazione evitando interruzioni della libera circolazione delle persone e della consegna di merci e servizi essenziali in tutta Europa. L’attuazione delle politiche dell’Unione in materia di controlli delle persone e delle merci dovrebbe essere disciplinata dal principio di solidarietà tra gli Stati membri.
Al fine di evitare carenze ed evitare che peggiorino le difficoltà sociali ed economiche che tutti i paesi europei stanno già vivendo, è essenziale mantenere il funzionamento del mercato unico. Gli Stati membri non dovrebbero pertanto adottare misure che compromettano l’integrità del mercato unico delle merci, in particolare delle catene di approvvigionamento, né attuare pratiche sleali.
Gli Stati membri devono sempre ammettere i propri cittadini e residenti e facilitare il transito di altri cittadini e residenti dell’UE che stanno tornando a casa.
Per quanto riguarda le misure legate alla gestione delle frontiere, il coordinamento a livello dell’UE è fondamentale.
Pertanto, queste linee guida definiscono i principi per un approccio integrato a un’efficace gestione delle frontiere per proteggere la salute preservando l’integrità del mercato unico.

Trasporto di merci e servizi

  1. Il settore dei trasporti e della mobilità è essenziale per garantire la continuità economica. È indispensabile un’azione collettiva e coordinata. I servizi di trasporto di emergenza dovrebbero avere la priorità all’interno del sistema di trasporto (ad esempio tramite “corsie verdi”).
  2. Le misure di controllo non dovrebbero compromettere la continuità dell’attività economica e dovrebbero preservare il funzionamento delle catene di approvvigionamento. Il trasporto libero di merci è fondamentale per mantenere la disponibilità delle merci, in particolare di beni essenziali come forniture alimentari, compresi bestiame, attrezzature e forniture mediche e protettive fondamentali. Più in generale, tali misure non dovrebbero causare gravi interruzioni delle catene di approvvigionamento, dei servizi essenziali di interesse generale e delle economie nazionali e dell’economia dell’UE nel suo insieme.
  3. I viaggi professionali per garantire il trasporto di merci e servizi dovrebbero essere abilitati. In tale contesto, l’agevolazione di movimenti sicuri per gli addetti ai trasporti, compresi camionisti e macchinisti, piloti e equipaggi, attraverso le frontiere interne ed esterne, è un fattore chiave per garantire un’adeguata circolazione delle merci e personale essenziale.
  4. Se gli Stati membri impongono restrizioni al trasporto di merci e passeggeri per motivi di salute pubblica, ciò dovrebbe avvenire solo se tali restrizioni sono:
  5. a. Trasparente, ovvero racchiuso in dichiarazioni / documenti pubblici;
  6. b. Debitamente motivati, ovvero devono precisare le ragioni e il collegamento con Covid-19. Le giustificazioni devono essere basate sulla scienza e supportate dalle raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e del Centro europeo per la prevenzione delle malattie (ECDC);
  7. c. Proporzionata, cioè non andare oltre quanto è strettamente necessario;
  8. d. Le pertinenti e specifiche modalità, vale a dire le restrizioni su una qualsiasi delle diverse modalità di trasporto devono essere adattate a tale modalità; e
  9. e. Non discriminatorie.Eventuali restrizioni previste per i trasporti dovrebbero essere comunicate alla Commissione e a tutti gli altri Stati membri in modo tempestivo e, in ogni caso, prima che siano attuate, fatte salve le norme specifiche che si applicano alle misure di emergenza nel settore dell’aviazione .

Fornitura di beni

  1. Gli Stati membri dovrebbero preservare la libera circolazione di tutte le merci. In particolare, dovrebbero garantire la catena di approvvigionamento di prodotti essenziali quali medicinali, attrezzature mediche, prodotti alimentari essenziali e deperibili e bestiame. Nessuna restrizione dovrebbe essere imposta alla circolazione delle merci nel mercato unico, in particolare (ma non limitato a) beni essenziali, sanitari e deperibili, in particolare i prodotti alimentari, se non debitamente giustificato. Gli Stati membri dovrebbero designare corsie prioritarie per il trasporto di merci (ad esempio tramite “corsie verdi”) e prendere in considerazione la rinuncia ai divieti di fine settimana esistenti.
  2. Non dovrebbero essere imposte ulteriori certificazioni per le merci che circolano legalmente nel mercato unico dell’UE. Va notato che, secondo l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, non vi sono prove che il cibo sia una fonte o una fonte di trasmissione di Covid-191.
  3. I lavoratori dei trasporti, in particolare ma non solo quelli che consegnano beni essenziali, dovrebbero poter circolare attraverso le frontiere secondo necessità e la loro sicurezza non dovrebbe in alcun modo essere compromessa.
  4. Gli Stati membri dovrebbero garantire un approvvigionamento costante per soddisfare le esigenze sociali, evitare acquisti di panico e il rischio di un sovraffollamento pericoloso di negozi, che richiederà un impegno proattivo da parte dell’intera catena di approvvigionamento.
  5. I nodi di trasporto specifici (ad es. Porti, aeroporti, centri logistici) dovrebbero essere rafforzati secondo necessità.

III. Misure relative alla salute

  1. Devono essere adottate misure appropriate per le persone che sono state identificate come pericolose per la salute pubblica da Covid-19. Dovrebbero avere accesso a un’assistenza sanitaria adeguata, tenendo conto della definizione delle priorità dei diversi profili dei casi nei sistemi sanitari nazionali.
  2. Sulla base delle migliori pratiche delle autorità sanitarie degli Stati membri, si raccomandano le seguenti fasi alle frontiere esterne, a seconda dei casi:
    un. Mettere in atto misure di screening d’ingresso (primario2 e secondario3) che mirano a valutare la presenza di sintomi e / o l’esposizione a Covid-19 di viaggiatori che arrivano da aree o paesi interessati; compilazione di un modulo di localizzazione dei passeggeri della sanità pubblica a bordo di un aeromobile, un traghetto, un treno o un autobus in arrivo su una connessione diretta o indiretta da una zona o da un paese interessato; completamento della Dichiarazione marittima di salute per tutte le navi in ​​arrivo, indicando tutti i porti visitati;
    b. Fornire materiale informativo (volantini, striscioni, poster, diapositive elettroniche, ecc.) Da distribuire ai viaggiatori che arrivano o partono dalle aree interessate;
    c. Mettere in atto misure di screening di uscita, che mirano a valutare la presenza di sintomi e / o l’esposizione a Covid-19 di viaggiatori in partenza da paesi colpiti. I viaggiatori identificati come esposti o infetti da Covid-19 non dovrebbero essere autorizzati a viaggiare;
    d. Isolamento di casi sospetti e trasferimento di casi reali a una struttura sanitaria. Le autorità di entrambe le parti della frontiera dovrebbero concordare la corretta gestione dei casi di persone considerate a rischio per la salute pubblica, quali ulteriori test, isolamento o quarantena e assistenza sanitaria, nel paese di arrivo o di comune accordo nel paese di partenza.
  3. Affinché tali controlli siano efficaci, le seguenti costituiscono buone pratiche:
    un. Stabilire procedure operative standard e garantire un numero sufficiente di personale formato di conseguenza;
    b. Fornire dispositivi di protezione per gli operatori sanitari e gli operatori non sanitari; e
  4. c. Fornire informazioni aggiornate per il personale sanitario e altro personale pertinente nei punti di ingresso come sicurezza, polizia, dogana, controllo dello Stato di approdo, piloti portuali e servizi di pulizia.
  5. La maggior parte di queste misure deve essere adottata da o sotto il controllo delle autorità sanitarie. Le autorità di frontiera svolgono un ruolo di supporto essenziale anche fornendo informazioni ai passeggeri e riferendo immediatamente i casi di preoccupazione ai pertinenti servizi sanitari.

IV. Frontiere esterne

  1. Tutte le persone, cittadini dell’UE e di paesi terzi, che attraversano le frontiere esterne per entrare nello spazio Schengen sono soggette a controlli sistematici ai valichi di frontiera. I controlli alle frontiere possono comprendere controlli sanitari di cui alla sezione III.
  2. Gli Stati membri hanno la possibilità di rifiutare l’ingresso a cittadini di paesi terzi non residenti qualora presentino sintomi rilevanti o siano stati particolarmente esposti al rischio di infezione e siano considerati una minaccia per la salute pubblica.
  3. Misure alternative al rifiuto di ingresso come l’isolamento o la quarantena possono essere applicate laddove ritenute più efficaci.
  4. Qualsiasi decisione di rifiuto d’ingresso deve essere proporzionata e non discriminatoria. Una misura è considerata proporzionata a condizione che sia stata adottata a seguito della consultazione delle autorità sanitarie e che sia stata considerata da loro adeguata e necessaria per conseguire l’obiettivo di sanità pubblica.
    V. Confini interni
  5. Gli Stati membri possono ripristinare i controlli temporanei alle frontiere interne se giustificato da motivi di ordine pubblico o di sicurezza interna. In una situazione estremamente critica, uno Stato membro può identificare la necessità di reintrodurre i controlli alle frontiere come reazione al rischio rappresentato da una malattia contagiosa. Gli Stati membri devono notificare il ripristino dei controlli alle frontiere conformemente al codice frontiere Schengen.
  6. Tali controlli dovrebbero essere applicati in modo proporzionato e nel dovuto rispetto della salute delle persone interessate. Alle persone chiaramente malate non dovrebbe essere rifiutato l’ingresso, ma dovrebbero essere prese le misure appropriate come indicato al punto 11.
  7. L’esecuzione dei controlli sanitari di tutte le persone che entrano nel territorio degli Stati membri non richiede l’introduzione formale di controlli alle frontiere interne.
  8. Per i cittadini dell’UE, devono essere garantite le garanzie previste dalla direttiva sulla libera circolazione. In particolare, deve essere garantita la non discriminazione tra i cittadini degli Stati membri e i cittadini dell’UE residenti. Uno Stato membro non può negare l’ingresso nell’UE
  9. cittadini o cittadini di paesi terzi residenti nel suo territorio e devono facilitare il transito di altri cittadini e residenti dell’UE che stanno tornando a casa. Gli Stati membri possono, tuttavia, adottare misure adeguate come l’obbligo per le persone che entrano nel loro territorio di sottoporsi all’autoisolamento o misure analoghe al ritorno da una zona colpita da Covid-19, a condizione che impongano gli stessi requisiti ai propri cittadini.
  1. I controlli alle frontiere, se introdotti alle frontiere interne, dovrebbero essere organizzati in modo da impedire l’emergere di grandi raduni (ad esempio code), che rischiano di aumentare la diffusione del virus.
  2. Gli Stati membri dovrebbero consentire e facilitare l’attraversamento dei lavoratori frontalieri, in particolare, ma non solo, quelli che lavorano nel settore sanitario e alimentare e altri servizi essenziali (ad esempio assistenza all’infanzia, assistenza agli anziani, personale critico per i servizi pubblici) per garantire la continuità professionale attività.
  3. Gli Stati membri dovrebbero coordinarsi per effettuare controlli sanitari su un lato del confine solo per evitare sovrapposizioni e tempi di attesa.
  4. Gli Stati membri, e in particolare gli Stati membri limitrofi, dovrebbero cooperare strettamente e coordinarsi a livello dell’UE per garantire l’efficacia e la proporzionalità delle misure adottate.

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