Dal 31 Dicembre obbligatorio per gli autisti mostrare le registrazioni delle attività degli ultimi 56 giorni
A partire dal 31 dicembre, gli autisti devono mostrare le registrazioni delle attività degli ultimi 56 giorni durante i controlli stradali.
Alla luce delle ultime notizie provenienti da Unioncamere e dall’Unione Europea, riteniamo di fornire le seguenti puntualizzazioni, in aggiunta a quanto già comunicato nelle nostre precedenti informative:
Solo le carte tachigrafiche rilasciate a partire dal 21 luglio 2023 – gen2v2, recanti il codice E 3 1004, hanno memoria sufficiente per la registrazione di 56 giorni di attività.
Le carte tachigrafiche rilasciate prima del 21 luglio 2023, gen2v1, con il codice E 3 1003, possono consentire la registrazione di 56 o più giorni, ma la situazione può variare in base all’uso fatto della carta in relazione l’attività svolta. In particolare, i conducenti più esposti al rischio di saturazione della memoria, sono quelli che effettuano con frequenza attività che comportano la registrazione di spostamenti su traghetto/treno, attraversamento di frontiera, carico/scarico merci; in questi casi, infatti, la registrazione intensiva potrebbe comportare l’esaurimento dello spazio disponibile in memoria, con il rischio di non poter esibire gli ultimi 56 gg di attività e di dover ricorrere alle stampe dei periodi mancanti.
Di conseguenza, se la carta copre i 56 gg di attività, il conducente non dovrà fare altro.
Viceversa, egli potrà scegliere:
se continuare ad utilizzare la carta fino a scadenza (portando, in questo caso, a bordo del mezzo le stampe dei periodi di guida mancanti rispetto a quelli memorizzati sulla carta, in modo tale da coprire il periodo di 56 gg);oppure attivarsi presso la Camera di Commercio del luogo di residenza, chiedendo il rilascio di una nuova carta con la modalità “rinnovo per modifica dati”, dietro pagamento del diritto di segreteria vigente. In questo caso, l’interessato dovrà procedere con il ritiro allo sportello della nuova carta e la contestuale restituzione di quella precedente (con l’avvertenza di aver prima provveduto allo scarico dei dati contenuti nella vecchia carta restituita), in quanto le disposizioni vietano il possesso contestuale di due carte valide.
Per quanto riguarda la registrazione sul tachigrafo degli attraversamenti di frontiera (obbligatoria dal 2 febbraio 2022), il tachigrafo intelligente di ultima generazione (SMT2) provvede in automatico, a prescindere dal tipo di carta del conducente inserito. Tuttavia, qualora il conducente munito di carta tachigrafica di vecchio tipo (gen2v1) abbia attraversato più volte le frontiere alla guida di mezzi diversi muniti del nuovo tachigrafo SMT2, è consigliabile che questi – ad ogni cambio del veicolo – provveda prima a scaricare i dati dall’apparecchio di controllo per tenerli con se sugli altri veicoli, così da poterli esibire agli agenti in occasione di una verifica su strada.
In ultimo evidenziamo che nel caso in cui il conducente non fosse in grado – all’atto del controllo su strada – di documentare l’attività svolta negli ultimi 56 gg, egli può comunque avvalersi della nuova facoltà prevista dall’art. 6, comma 1, del decreto legge 16 settembre 2024, n. 131 (convertito in legge 14 novembre 2024 n. 166), che espressamente prevede: “Nel corso del controllo su strada, il conducente è autorizzato ad acquisire, anche tramite la sede centrale, il gestore dei trasporti o qualunque altra persona o entità, prima della conclusione del controllo su strada, le eventuali prove mancanti a bordo, idonee a documentare l’uso corretto delle apparecchiature tachigrafiche. Ciò non pregiudica gli obblighi del conducente di garantire l’uso corretto delle apparecchiature tachigrafiche”.
Ciò anche per non incorrere nella sanzione prevista dall’art. 19 della legge 727/1978, 52 €, ridotta a 36,40 € in caso di pagamento entro 5 gg e nell’eventuale segnalazione all’Ispettorato del Lavoro, che potrebbe disporre dei controlli in azienda.