Danni al carico e limiti al risarcimento pagato dal vettore marittimo.
Vi riportiamo un recente articolo tratto dal blog dell’avv. Raffaele Covelli dello Studio Legale Covelli per i danni subiti dalle merci trasportate via mare.
Il vettore marittimo se è ritenuto responsabile del danno alle merci causato per sua negligenza (colpa) non è tenuto a risarcire l’intero valore del danno. Questa limitazione sul risarcimento è prevista in tutti i contratti di trasporto marittimo. Conoscere le “regole del gioco” ti permetterà di pianificare meglio le tue spedizioni imparando a comprendere e scegliere meglio gli strumenti legali disponibili per proteggere il valore del tuo carico in caso di sinistro.
Affidare la propria merce ad un vettore su strada, areo o nave non esonera il proprietario del carico dal preoccuparsi di mitigare i rischi operativi e quelli legali connessi al trasporto e che possono impattare negativamente sul carico (il tuo patrimonio viaggiante).
1. La limitazione di responsabilità del vettore marittimo.
La perdita o il danneggiamento della merce durante il viaggio su nave, rappresenta un rischio patrimoniale che il proprietario del carico (shipper o consegnee in base all’Incoterms utilizzato) potrebbe non recuperare integralmente a causa delle limitazioni risarcitorie previste per legge a favore del vettore (per i trasporti marittimi internazionali vedi la Convenzione Aja-Visby richiamata in tutti contratti di trasporto marittimo; per i trasporti marittimi da/per gli USA vedi la normativa COGSA).
Innanzi tutto è bene precisare che vi sono casi in cui il risarcimento è assolutamente escluso quando il danneggiamento o la perdita del carico è causato da:
- eventi esterni (es. tempeste, pirateria, guerra, terrorismo etc..) non controllabili dal vettore;
- condotte riconducibili all’attività del vettore ma per le quali è esclusa per legge la responsabilità civile del vettore (c.d. colpa nautica).
2. Come calcolare il limite sul risarcimento danni alle merci.
Tutti i contratti di trasporto marittimo (controlla sul sito del tuo vettore) richiamano le regole della Convenzione Aja-Visby in cui viene disciplinato anche il limite risarcitorio per i casi di danni al carico. ll limite risarcitorio viene calcolato assegnando un valore monetario convenzionale [ SDR ] ad ogni unità di carico (ove è possibile individuarla) e/o ad ogni unità di peso lordo relativa al carico danneggiato o perso, scegliendo poi tra i due risultati quello con il valore più alto.
Limite di responsabilità per unità di carico = 1 SDR x 666,67 x numero di colli
Limite di responsabilità per peso = 2 SDR x Kg peso lordo
3. Limite risarcitorio per i trasporti con gli Stati Uniti
Per i trasporti marittimi da e per gli Stati Uniti il risarcimento dovuto dal vettore marittimo per la perdita o il danneggiamento delle merci trasportate imputabile a sua colpa è limitato all’importo massimo di 500 US dollar per unità o collo (“package”).
Nella prassi commerciale, ad oggi, quasi tutti i vettori per i viaggi da e per gli Stati Uniti escludono l’applicazione della Convenzione Aja-Visby ed applicano le regole in vigore negli Stati Uniti stabilite dalla legge Carriage of Goods by Sea Act (COGSA) .
4. I casi di risarcimento integrale.
La limitazione risarcitoria a favore del vettore NON si applica nei seguenti casi:
- trasporti marittimi di carichi alla rinfusa “Bulk Cargo” (es. liquidi, minerali);
- danni causati dal vettore marittimo con dolo o colpa grave;
- dichiarazione di valore del carico al vettore. La dichiarazione dello Shipper deve essere esplicitata sul Bill of Lading in tal caso detto anche ad valorem Bill of Lading.
Nei casi in cui la limitazione risarcitoria non operi, il vettore sarà tenuto a risarcire al proprietario della merce danneggiata o persa l’integrale valore del danno provocato.
5. Come proteggersi dai rischi di danno al carico.
Come per ogni scenario di rischio, una corretta strategia di controllo impone di agire per ridurre sia i potenziali danni diretti e sia quelli indiretti.
Danni diretti
A fronte delle regole in materia di risarcimento danni alle merci, sopra descritte (risarcimento limitato), risulta evidente che il proprietario del carico deve assumere un ruolo proattivo nella gestione dei rischi di perdita o danneggiamento del carico (danni diretti).
Per la protezione del valore della merce in viaggio una copertura assicurativa sui danni al carico elimina il rischio di accontentarsi di un risarcimento parziale (quello dovuto dal vettore) offrendo il vantaggio di garantirsi un risarcimento integrale dei danni subiti.
Il mercato assicurativo offre diverse soluzioni, bisogna porre sempre attenzione alle condizioni di assicurazione ed ai rischi coperti dalla polizza e a quelli espressamente esclusi.
Danni indiretti
Circa i danni indiretti (perdite economiche, penali) bisogna considerare che il danneggiamento o la perdita del carico possono creare ulteriori problemi al proprietario del carico il quale, a seguito del sinistro e senza la disponibilità totale o parziale della merce, si trova nella impossibilità temporanea o definitiva (a seconda dei casi) di alimentare il proprio processo produttivo o di consegnare quel carico al proprio cliente finale.
Dal punto di vista legale gli scenari sopra descritti potrebbe far sorgere delle responsabilità per inadempimento contrattuale e quindi danni o penali da pagare.
Questo ulteriore rischio legale va gestito in via preventiva con apposite clausole contrattuali che limitano le responsabilità verso i clienti finali a cui è esposto il soggetto che ha subito la perdita o il danneggiamento del carico e che quindi non può temporaneamente o in via definitiva adempiere ai propri obblighi.
tratto da: https://www.covelli-lawyers.com/danni-al-carico-e-limiti-al-risarcimento-pagato-dal-vettore-marittimo/