28 Marzo 2024
News

Effetti del coronavirus e tempi di pagamento nell’autotrasporto

In questo momento difficile gli autotrasportatori stanno garantendo approvvigionamenti di farmaci e derrate alimentari oltre i beni essenziali, nonostante i rischi per la salute.

Dall’altra parte la committenza, in base ad alcune segnalazioni di aziende di trasporto, avrebbe preannunciato ritardi nei pagamenti per servizi di trasporto già svolti.

Al fine di dare supporto alle aziende ricordiamo le norme in materia di pagamenti riferite all’autotrasporto conto terzi:

TEMPI DI PAGAMENTO

Art. 83 Bis comma 12 D.L. 112/08: “il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada non può, comunque, essere superiore a sessanta giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte del creditore.È esclusa qualsiasi diversa pattuizione tra le parti, scritta o verbale” a meno che non vi sia un accordo di settore.La norma è chiara e inderogabile: a meno che non vi siano “accordi volontari di settore, conclusi tra organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l’autotrasporto e per la logistica, di cui al comma 16, e organizzazioni associative dei committenti”, i tempi massimi di pagamento delle fatture per i viaggi eseguiti dal vettore non possono superare i 60 giorni. Ogni altra pattuizione inserita nel contratto di trasporto può tranquillamente essere impugnata, in quanto contraria a norme dispositive di legge.

INTERESSI MORATORI

Art. 83 Bis comma 13 D.L. 112/08: “In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 12, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231”. Attualmente l’interesse di mora è a circa l’8%. Inoltre, è previsto anche il dovere di rimborso delle spese di recupero.Si evidenzia che eventuali clausole contrattuali che prevedano la rinuncia agli interessi di mora da parte del vettore, in caso di ritardato pagamento da parte del committente oltre i termini di legge sono nulle ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo 231/2002 comma 1: “Le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del creditore”. Il successivo comma 3 precisa che “Si considera gravemente iniqua la clausola che esclude l’applicazione di interessi di mora. Non è ammessa prova contraria”.

SANZIONI PER PAGAMENTI OLTRE I 90 GIORNI

Art. 83 Bis commi 13 – 15 L. 112/08: “Ove il pagamento del corrispettivo avvenga oltre il novantesimo giorno dalla data di emissione della fattura, oltre agli interessi moratori”, al committente debitore si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento dell’importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000 euro”.

Le violazioni indicate al comma 14 sono constatate dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Entrate in occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati presso le imprese per la successiva applicazione delle sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689”.

Truck24 sostiene la campagna di FIAP #rispettiamoiltrasporto

Articolo tratto in parte da: https://www.fiapautotrasporti.it/le-ultime-dal-trasporto/autotrasporto-e-ora-di-rispettare-gli-impegni-la-fiap-pronta-a-sostenere-le-segnalazioni-di-chi-non-rispetta-i-tempi-di-pagamento/

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