20 Aprile 2024
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Emergenza Coronavirus: Firmato il protocollo per la prevenzione nel lavoro

Un primo passo per contenere il contagio del coronavirus negli ambienti di lavoro, anche in quelli della logistica e del trasporto merci, è stato compiuto dal Governo, dalle associazioni delle imprese e dai sindacati il 14 marzo 2020, con la firma del Protocollo condiviso, che contiene le linee guida per agevolare le aziende nell’adozione dei protocolli di sicurezza anti-contagio.

Il primo punto consente l’accesso alla cassa integrazione nel caso sia necessario interrompere o ridurre l’attività lavorativa, perché “la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione”.

Il Protocollo riguarda tutti i posti di lavoro, ma alcuni punti interessano in particolare il trasporto delle merci. Per quanto riguarda l’accesso in azienda, il testo prevede che le aziende possono misurare la temperatura corporea e devono impedire l’ingresso a chi supera quella di 37,5°. L’azienda anche impedire l’ingresso a chi nei quattordici giorni precedenti ha avuto contatti con persone positive al Covid-19 o provenga da zone a rischio.

Per gli autisti dei veicoli industriali, il Protocollo prevede che “se possibile” devono rimanere in cabina e non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Se l’autista deve approntare le attività di carico o scarico deve mantenere la distanza di un metro dalle altre persone. L’azienda che riceve il camion deve installare o individuare dei servizi igienici dedicati per i fornitori e i trasportatori. Tali norme valgono anche per le aziende in appalto.

Per le sedi delle imprese di trasporto e gli impianti di logistica valgono le prescrizioni relative alla pulizia giornaliera e sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. Ogni fine turno bisogna garantire la pulizia e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti.

Un capitolo riguarda i dispositivi di protezione individuali. Se il lavoro impone di lavorare a una distanza interpersonale minore di un metro è necessario l’uso di mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.). Il testo precisa che “le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità”. L’ingresso ai servizi comuni è contingentato, con pulizia giornaliera e sanificazione periodica.

Il Protocollo sospende i corsi di formazione, precisando che “il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)”.

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