19 Aprile 2024
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Incentivi Autotrasporto: altri 25,8 milioni di euro per la rottamazione dei mezzi

Comunichiamo che oltre ai 122 milioni che sono stati destinati, dalla Legge di Bilancio, al fondo triennale per il rinnovo del parco circolante delle imprese di autotrasporto, con il cosiddetto Decreto fiscale, convertito nella legge 19 dicembre 2019 n.157, il Parlamento ha stanziato ulteriori 25,8 milioni di euro per il biennio 2019-2020, destinandoli alle imprese che decidessero di rottamare veicoli per il trasporto di merci di classe Euro fino alla IV, con massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3.5 ton. e, contestualmente, volessero acquistare veicoli di nuova generazione di pari massa (CNG, LNG, ibrido, elettrico, motorizzazione termica).

Sulla G.U. n. 236 del 23 settembre 2020 è stato ora pubblicato il Decreto MIT-MEF del 24 agosto 2020 con cui vengono stabilite le modalità di erogazione di queste risorse “aggiuntive”, norma che entra in vigore il 25 settembre 2020.

Le risorse disponibili sono state destinate nella misura del 50% per ciascuna annualità del biennio 2019-2020 a sostegno di investimenti che ricalcano quelli già ben noti, con la novità che, a differenza della misura di incentivazione triennale, per questi 25,8 milioni di euro, la rottamazione di veicoli “vecchi” è infatti “conditio sine qua non” per l’incentivo al l’acquisto di nuovi, anche nel caso i veicoli acquistati siano dotati di motorizzazioni diverse e più performanti dell’Euro VI ( ibridi, elettrici, a gas).

In particolare le somme saranno destinate:

  1. a) per 6,45 milioni di euro alla radiazione per rottamazione di veicoli a motorizzazione termica fino ad euro IV di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 ton, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 ton a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/ elettrico) e elettrica (full electric);
  2. b) per 6,45 milioni di euro alla radiazione per rottamazione di veicoli pesanti a motorizzazione termica fino ad euro IV di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 ton, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica adibiti al trasporto di merci conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 ton, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009.

L’entità dei singoli contributi è ricompresa fra un importo minimo pari ad euro 2.000 ed un importo massimo pari ad euro 20.000, definiti in misura crescente in funzione della classe anti inquinamento del veicolo e della sua massa complessiva.

Per evitare fenomeni di accaparramento, le imprese dovranno dimostrare che i veicoli oggetto di radiazione per rottamazione, a pena di inammissibilità, siano stati detenuti in proprietà o ad altro titolo per almeno 3 anni precedenti all’entrata in vigore del Decreto, mentre i veicoli nuovi acquisiti con incentivo ministeriale non potranno essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo per 3 anni (fino al 31 dicembre 2023), pena la revoca del contributo erogato.

Nel caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio non si procede all’erogazione del contributo; in caso di fusioni, incorporazioni, conferimenti e regolarizzazioni ereditarie il contributo verrà invece erogato in quanto tali processi mantengono la continuità aziendale.

L’importo massimo ammissibile dei contributi è stabilito in 550.000 euro per singola impresa e non è cumulabile con altri contributi pubblici per le medesime tipologie di investimento ed i medesimi costi ammissibili (p.es “de minimis”).

Come ormai prassi, I contributi – ottenibili sulla base di un sistema di prenotazione che fornisce certezza sull’entità del contributo – sono erogabili fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di tipologie di investimenti.

Anche in questo caso, come già definito nel Decreto che ha dato il via alla “caccia” dei 122 milioni del provvedimento triennale, il procedimento istruttorio si articolerà in due fasi distinte e successive:

  1. a) la fase di prenotazione da parte dell’impresa, basata sulla stipula del contratto di acquisizione del bene oggetto dell’investimento da allegarsi al momento della proposizione della domanda. Tale prenotazione genererà l’accantonamento dell’importo presuntivo del contributo richiesto dalle singole imprese.
  2. b) la successiva fase di rendicontazione, nel corso della quale i soggetti che hanno potuto prenotare l’incentivo, hanno l’onere di dimostrare l’effettivo acquisto del bene e rendicontare i costi di acquisizione.

Nel caso l’impresa che si era “prenotata” non fornisca la prova del perfezionamento dell’investimento entro il termine ultimo fissato per la rendicontazione, essa decadrà dal proprio diritto di precedenza e le risorse corrispondenti agli importi dei benefici che ad essa sarebbero spettati saranno riacquisite al fondo con possibilità di procedere ad ammettere in graduatoria i primi esclusi, con lo scorrimento della graduatoria in base alla data di proposizione dell’istanza.

Anche in questo caso la ripartizione degli stanziamenti tra le varie misure potrà essere rimodulata, nei limiti degli stanziamenti disponibili, con decreto del direttore generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità qualora, per effetto delle istanze presentate ed avuto riguardo agli esiti dell’attività istruttoria, si rendano disponibili risorse da un’area in cui le stesse si rivelano esuberanti a favore dell’area in cui le stesse risultino insufficienti.

Anche in questo caso sarà la RAM Spa, Ente strumentale del Ministero dei Trasporti, ad occuparsi della gestione della misura.

Infine, va sottolineato che, in caso di identità di costi ammissibili e dei beni oggetto degli incentivi, gli aiuti erogati non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato.

Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento d’esenzione non possono essere cumulati con aiuti erogati ai sensi del regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 («de minimis») relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un’intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti ai sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014.

Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di Stato, l’Amministrazione si avvarrà del registro nazionale sugli aiuti di Stato (R.N.A.) gestito dal Ministero dello sviluppo economico.

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