26 Marzo 2025
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Non costituisce interruzione della guida il tempo di carico e scarico delle merci

Oggi trattiamo la sentenza della Cassazione Civile (n. 27324 del 22 ottobre 2024) riguardante il rispetto dei tempi di guida e di riposo, fondamentale per chiarire l’applicazione delle normative legali in materia.

La Direzione territoriale del lavoro di Chieti-Pescara aveva contestato a un autista di un’azienda di trasporto di non aver rispettato le pause obbligatorie in sette giorni, emettendo un verbale di violazione con sanzione. Autista e azienda hanno fatto ricorso al Giudice di pace di Chieti, ma è stato respinto. Hanno poi presentato un’ulteriore istanza alla Corte d’appello, che ha confermato la sentenza di primo grado. Infine, l’azienda e l’autista si sono rivolti alla Cassazione, ma anche in questo caso la Corte Suprema ha deciso contro di loro. Vediamo ora i dettagli delle motivazioni della sentenza.

La Corte ha dichiarato infondata la motivazione che contesta il potere degli Ispettori del lavoro di accertare e irrogare sanzioni per violazioni delle norme sulla circolazione stradale. Essa riconosce che il Ministero del Lavoro possiede poteri di accertamento e sanzionatori in materia di violazioni del regolamento comunitario sul trasporto su strada (art. 174 comma 2 Codice della Strada). Le disposizioni del regolamento n. 561/2006 mirano a garantire sia la sicurezza dei trasporti che la protezione dei lavoratori addetti. Gli obblighi del datore di lavoro e dei conducenti sono complementari nella protezione della sicurezza. Pertanto, l’esame dei registri di servizio e dei dischi cronotachigrafi è finalizzato a garantire il rispetto dei limiti temporali dell’orario di lavoro, tutelando sia la sicurezza della circolazione che i lavoratori nel settore dell’autotrasporto. La competenza per tali verifiche e sanzioni spetta sia agli organi preposti alla sicurezza stradale che all’ispettorato del lavoro.

I sanzionati sostengono che il Tribunale di Chieti non ha considerato che l’autista non annotava le pause sul cronotachigrafo, disinserendo la scheda mentre si allontanava dal mezzo. La Cassazione ha dichiarato infondata questa motivazione. Il titolare dell’impresa di trasporto deve mantenere i documenti di viaggio sui tempi di guida e di riposo secondo la normativa europea, comprese le registrazioni del cronotachigrafo. Esiste anche un obbligo di annotare a mano o tramite dispositivo i tempi per le altre mansioni. Il conducente deve fornire documentazione corretta sui tempi di guida, le altre attività e i periodi di riposo. Il giudice di merito ha giustamente segnalato l’inutilità delle interruzioni non annotate e l’inefficacia delle testimonianze presentate.

La Corte esamina il terzo motivo del ricorso, ossia la richiesta di annullare la sentenza d’appello per l’errato calcolo dei tempi di guida, che include anche i periodi di carico e scarico e altre attività non di guida. La Cassazione ha giudicato infondate queste argomentazioni. Il giudice spiega che i registri di servizio devono garantire sia la sicurezza della circolazione sia la tutela del lavoratore. Pertanto, si devono considerare entrambi gli aspetti nella valutazione dei tempi di guida. Secondo l’art. 4, primo comma, lettera d) del Regolamento UE n. 561/2006, per «interruzione» si intende un «periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni, servendo unicamente al suo riposo». La Corte afferma che durante tale periodo l’autista deve riposare e non può lavorare, quindi non può dedicarsi a carico e scarico delle merci. Si conclude che la pausa dalla guida non è valida se il conducente continua a lavorare. Di conseguenza, la Corte Suprema sostiene che il giudice di secondo grado ha ragione a ritenere che le interruzioni alla guida non devono essere incluse nel calcolo del tempo di guida e di riposo, se non rappresentano un’effettiva sospensione dal lavoro, inclusi i compiti previsti dal contratto di lavoro.

In conclusione, anche in terzo grado il ricorso è stato rigettato e azienda e guidatore hanno dovuto pagare le spese di giudizio a favore del Ministero del Lavoro e dell’Ispettorato del Lavoro di Chieti-Pescara.

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