Nuove modalità di convalida di dimissione dei dipendenti
Dal 12 marzo 2016 diventerà operativo i D. Lgs. 151/2015 che ridefinisce le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie e risoluzione consensuale stabilendo che le stesse dovranno essere effettuate, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche, su apposita modulistica disponibile sul sito del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it) e successivamente inviate alla Direzione Territoriale del Lavoro e al datore di lavoro.
Unico responsabile della trasmissione telematica di convalida delle dimissioni è il lavoratore, che potrà operare autonomamente, oppure avvalendosi dei soggetti abilitati quali patronati, organizzazioni sindacali ed Enti bilaterali. Non sono considerati soggetti abilitati gli studi di consulenza delle ditte.
Entro 7 giorni dalla trasmissioni della comunicazione, il lavoratore può revocare le dimissioni.
Sono escluse da tale comunicazione telematica le dimissioni delle lavoratrici madri soggette alla convalida direttamente presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente.
Il modulo di comunicazione delle dimissioni è consentito al lavoratore previa registrazione sul portale www.cliclavoro.gov.it e previo possesso del Pin Inps dispositivo, ovvero al soggetto abilitato tramite propria utenza “cliclavoro”.