Polizze catastrofali per le imprese di autotrasporto: Che fare?
Entro il 31 marzo 2025, tutte le imprese di trasporto italiane sono obbligate a stipulare l’assicurazione anti-catastrofe, ovvero, una polizza assicurativa contro i rischi catastrofali come terremoti, alluvioni, frane e inondazioni, come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (legge 213/23, art. 1 commi 101 e seguenti).
L’obbligo di assicurazione rischi catastrofali è stato posticipato al 31 marzo 2025 e le imprese di trasporto devono essere in regola per evitare sanzioni e conseguenze economiche gravi.
La legge richiede che tutte le imprese con sede legale in Italia o con stabile organizzazione nel territorio nazionale stipulino una polizza assicurativa per coprire i danni a beni immobili, impianti e macchinari causati da eventi calamitosi. Le imprese di autotrasporto, logistica e trasporti pubblici e privati devono proteggere i propri mezzi pesanti, magazzini, impianti di carico e scarico e ogni altro bene immobiliare usato per l’attività aziendale.
Cosa rischiano le imprese autotrasporto, logistica e trasporti pubblici e privati che non fanno l’assicurazione rischi catastrofali?
Le imprese di autotrasporto, logistica e trasporti pubblici e privati che non si assicurano perdono l’accesso a bonus e aiuti finanziari come contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie. Questo significa che, anche per danni non causati da calamità naturali, le imprese senza assicurazione potrebbero avere difficoltà a ricevere supporto pubblico.
Lo Stato considererà la mancata assicurazione nel decidere l’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie usando risorse pubbliche, comprese quelle per eventi calamitosi e catastrofali.
La mancanza di una polizza assicurativa contro le calamità naturali mette le imprese di trasporto a rischio economico. Senza adeguata copertura, le banche potrebbero ritenere le aziende troppo rischiose e negare crediti o finanziamenti, compromettendo la loro liquidità e capacità di operare. In caso di calamità, l’azienda non potrebbe recuperare i danni ai mezzi e impianti, generando interruzioni del servizio e perdite significative.
Il decreto stabilisce i massimali di indennizzo per le polizze, con un massimo di un milione di euro per imprese di trasporto sui mezzi pesanti e infrastrutture. Per importi superiori, il limite non può scendere sotto al 70% della somma assicurata. Le franchigie possono arrivare al 15% per polizze fino a 30 milioni di euro, mentre per grandi imprese e polizze oltre i 30 milioni, la percentuale è negoziabile.
Le imprese di trasporto devono assicurare tutte le immobilizzazioni utilizzate nell’attività, come strutture aziendali, mezzi pesanti, impianti, macchinari, attrezzature di carico e scarico, veicoli, magazzini e infrastrutture necessarie per il funzionamento. Per i fabbricati, è obbligatorio assicurare tutti gli impianti fissi, come quelli idrici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento.
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