13 Febbraio 2025
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Pubblicato il decreto investimenti per il 2017: 35,9 milioni per l’autotrasporto

1Pubblicato il decreto per lo stanziamento di 35,9 milioni di euro per gli investimenti per il settore autotrasporto. Contestualmente il ministero dei Trasporti ha pubblicato quello relativo alle disposizioni attuative che definisce modalità e termini per la presentazione delle domande e per la dimostrazione dei requisiti tecnici dei beni acquisiti.
Le operazioni di investimenti sono finanziabili esclusivamente se avviate in data posteriore alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, quindi dal 2 agosto 2017 ed entro il 15 aprile 2018, pena l’inammissibilità ai contributi.
Il decreto dirigenziale attuativo prevede che le domande per l’ammissione ai contributi devono essere presentate a partire dal 18 settembre 2017 ed entro il termine perentorio del 15 aprile 2018 esclusivamente in via telematica, seguendo le modalità specifiche per la procedura che saranno pubblicate a partire dall’11 settembre 2017 nel sito web del ministero Infrastrutture e Trasporti nella sezione ‘Autotrasporto’ – ‘Contributi ed incentivi’.

Le risorse disponibili, che ammontano a 35,9 milioni di euro, sono destinate agli incentivi alle imprese di autotrasporto merci c/t, regolarmente iscritte al Ren ed all’Albo Autotrasporto, per il rinnovo e l’adeguamento tecnologico del parco veicolare, per l’acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale, nonché per iniziative di aggregazione.

Il ministero spiega che tali contributi sono erogabili fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di tipologie di investimenti; la ripartizione degli stanziamenti può essere rimodulata con decreto dirigenziale qualora si rendano disponibili risorse a favore di aree in cui le stesse non risultino sufficienti. Qualora, a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili, il numero delle imprese ammesse a beneficio non consenta l’erogazione degli importi spettanti perché superiore, con decreto dirigenziale si procederà alla riduzione proporzionale dei contributi fra le stesse imprese.

L’art. 1 comma 4 del D.M. individua 4 tipologie di investimento e la relativa dotazione finanziaria:
– 10,5 milioni di euro per acquisizione di autoveicoli nuovi di massa complessiva da 3,5 ton in su a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG e elettrica, nonché dispositivi per riconversione di autoveicoli da motorizzazione termica ad elettrica;
– 10 milioni di euro per radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva da 11,5 ton in su, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi euro VI di massa complessiva da 11,5 tonnellate;
– 14,4 milioni di euro per acquisizione di rimorchi e semirimorchi nuovi per il trasporto combinato ferroviario (normativa UIC 596-5) e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave (normativa IMO), dotati di dispositivi innovativi nonché per l’acquisizione di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale
– 1.050.177 euro per l’acquisizione di casse mobili e rimorchi o semirimorchi porta casse cosi’ da facilitare l’utilizzazione di differenti modalita’ di trasporto in combinazione fra loro senza alcuna rottura di carico.

L’importo massimo ammissibile per singola impresa non può superare i 700.000 euro, anche in caso di accertata disponibilità delle risorse rispetto alle richieste pervenute. I beni acquisiti non possono essere alienati e devono rimanere nella disponibilità dell’impresa beneficiaria del contributo fino a tutto il 31 dicembre 2019, pena la revoca del contributo.

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