5 Dicembre 2024
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Quando non si configura cabotaggio nel trasporto dei container vuoti

Una sentenza della Corte di Giustizia del 14 settembre ha affrontato la tematica del trasporto combinato tra Stati membri di container vuoti tra un terminal di container e un punto di carico o scarico merci, eseguito da un vettore europeo stabilito in altro Paese Ue.

Una vicenda portata all’attenzione della Corte da un’impresa di autotrasporto stabilita in Romania che, dopo aver eseguito in Germania una serie di trasporti di questo tipo, si è vista sanzionare dall’organismo di controllo tedesco (la BAG) poiché avrebbe svolto del cabotaggio illegale, violando le prescrizioni stabilite all’art. 8 del Regolamento Ue 1072 del 21 ottobre 2009.

La normativa sul combinato tra Stati Ue (Direttiva CEE 92/106), invece, prevede che per “trasporto combinato” (che costituisce sempre un trasporto internazionale) si intende quello di merci fra Stati membri per i quali “l’autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi e oltre) effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l’altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare, allorché questo percorso supera i 100 km in linea d’aria ed effettuano su strada il tragitto iniziale o terminale: fra il punto di carico della merce e l’appropriata stazione ferroviaria di carico più vicina per il tragitto iniziale e fra il punto di scarico della merce e l’appropriata stazione ferroviaria di scarico più vicina per il tragitto terminale; oppure in un raggio non superiore a 150 km in linea d’aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco”.

La Corte di Giustizia ha ritenuto che “il trasporto di container vuoti tra un terminal di container e il punto di carico o di scarico delle merci costituisce uno spostamento accessorio, ma indispensabile, alla realizzazione del trasporto principale, vale a dire il trasporto delle merci, di cui costituisce parte integrante”. Di conseguenza, a condizione che vengano rispettate le limitazioni prima indicate della direttiva 92/106, il trasporto del container vuoto eseguito da un vettore stabilito in altro Stato della Ue, presso il punto di carico della merce o, se successivo allo scarico, ai fini del deposito presso il terminal container, non dà luogo ad un’operazione di cabotaggio.

Chiaramente, queste conclusioni non valgono quando l’oggetto del trasporto sia proprio il container vuoto: in tal caso scattano le limitazioni previste per il cabotaggio.

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