RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO DIPENDENTI E PRESTATORI DI LAVORO (RCO)
Tale garanzia tiene indenne il datore di lavoro da quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro addetti all’attività assicurata. La garanzia include le azioni di rivalsa esperibili dall’INAIL e dall’INPS e le richieste di risarcimento esperibili direttamente dai lavoratori infortunati o dai loro aventi causa. Tramite condizioni aggiuntive la garanzia può essere estesa alle malattie professionali.
Questa copertura risulta oggi fondamentale alla luce della normativa in materia e delle cosiddette “morti bianche”, la cui casistica appare in continuo incremento.
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