19 Gennaio 2026
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Reverse charge IVA: le istruzioni per gestire il regime transitorio

Con la circolare n. 14/E del 18 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce finalmente un quadro operativo chiaro sull’applicazione del reverse charge IVA nel settore dei trasporti, della movimentazione merci e della logistica.
Il documento nasce per garantire uniformità di comportamento degli uffici fiscali e per superare le incertezze interpretative emerse nel corso del 2025, in un comparto caratterizzato da catene di appalto e subappalto particolarmente articolate.

La circolare si concentra in particolare sul regime transitorio opzionale, introdotto per accompagnare in modo graduale l’applicazione dell’inversione contabile IVA in uno dei settori più esposti a fenomeni di frammentazione e rischio fiscale.


Il principio del reverse charge e il regime transitorio

Il principio di fondo resta quello del reverse charge IVA, che sposta l’obbligo di versamento dell’imposta dal prestatore al committente.
L’obiettivo è duplice: ridurre il rischio di evasione e semplificare l’attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Il regime transitorio opzionale consente alle imprese coinvolte di applicare il reverse charge in modo graduale, evitando bruschi cambiamenti organizzativi e amministrativi in filiere già complesse come quelle del trasporto e della logistica.


Quali imprese possono aderire: il nodo dei codici ATECO

Uno degli aspetti più rilevanti della circolare riguarda l’individuazione puntuale delle attività ammesse al regime opzionale, attraverso un elenco preciso di codici ATECO.

Rientrano nel perimetro, a titolo esemplificativo:

  • trasporto merci stradale, ferroviario, marittimo, costiero e aereo;
  • magazzinaggio e gestione di centri logistici;
  • movimentazione merci;
  • servizi di logistica integrata;
  • attività postali soggette a obbligo di servizio universale.

Un chiarimento importante riguarda le catene di subappalto. Anche i subappaltatori possono aderire al regime transitorio solo se, in qualità di committenti, svolgono direttamente attività riconducibili ai codici ATECO ammessi. In caso contrario, il reverse charge non è applicabile.


IVA non dovuta e rimborsi: chi può richiederli

La circolare affronta anche il tema dell’IVA non dovuta, richiamando l’articolo 1, comma 62, della legge di bilancio 2025.

Il chiarimento è netto:

  • solo il committente può presentare la domanda di rimborso dell’IVA indebitamente versata;
  • la richiesta avviene ai sensi dell’articolo 30-ter del DPR IVA;
  • il committente deve dimostrare l’effettivo versamento dell’imposta.

Il termine per la richiesta è di due anni dal momento in cui l’accertamento diventa definitivo a seguito del pagamento. Un aspetto cruciale per la gestione dei contenziosi fiscali nel settore.


Autotrasporto: compatibilità con il regime IVA trimestrale

Particolarmente rilevanti sono i chiarimenti dedicati alle imprese di autotrasporto, che spesso operano in regime IVA trimestrale.

L’Agenzia precisa che l’adesione al regime transitorio del reverse charge non fa venir meno il regime trimestrale. Tuttavia, il trasportatore che aderisce come committente deve rispettare precisi obblighi operativi:

  • le fatture ricevute vanno registrate nel registro IVA acquisti;
  • le operazioni confluiscono regolarmente nella liquidazione IVA trimestrale;
  • l’IVA dovuta deve essere versata tramite modello F24, in nome e per conto del prestatore;
  • non è ammessa la compensazione;
  • il versamento va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura (coincidente con la trasmissione allo SDI).

Si tratta di passaggi operativi fondamentali per evitare errori, sanzioni e contestazioni.

Le istruzioni contenute nella circolare 14/E rappresentano un punto di svolta per il settore dei trasporti e della logistica.
Per la prima volta viene delineato un quadro interpretativo completo, che consente alle imprese di:

  • verificare con precisione la propria ammissibilità al regime;
  • gestire correttamente l’IVA nelle catene di appalto e subappalto;
  • ridurre il rischio di contestazioni future.

Per le aziende diventa ora essenziale analizzare il proprio codice ATECO, il ruolo ricoperto nella filiera e le modalità operative di fatturazione e versamento dell’imposta, così da applicare correttamente il regime transitorio e affrontare con maggiore certezza i controlli fiscali.