17 Luglio 2025
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Reverse Charge nell’autotrasporto e nella logistica: obiettivo riduzione evasione fiscale

Il reverse charge IVA è una novità importante per il settore autotrasporto e logistica, introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 e recepita all’art. 9 del Decreto Legge 84/2025, pubblicato il 17 giugno. Questo meccanismo prevede l’applicazione dell’inversione contabile.

  • il versamento dell’IVA è spostato dal fornitore al committente;
  • si riduce il rischio di frodi fiscali lungo la catena degli appalti logistici;
  • si migliora il tracciamento delle operazioni nei settori ad alta esposizione all’elusione.

L’intervento coinvolge tutte le imprese operanti in ambito logistico e di autotrasporto, sia in qualità di appaltatori sia di subappaltatori.

Viene previsto un regime transitorio opzionale di tre anni in attesa dell’autorizzazione dell’Unione europea.

Durante questo periodo:

  • l’IVA può essere versata dal committente in nome e per conto del fornitore;
  • il regime è attivabile su base volontaria;
  • è estendibile a tutti i livelli della catena di subappalto nel comparto logistica e autotrasporto.

Il regime temporaneo aumenta la flessibilità per le imprese, specialmente nel settore dell’outsourcing logistico e del trasporto merci.

Con la nuova disposizione, si consente alle imprese di trasporto e logistica di avere la possibilità di far pagare l’IVA al committente, che però rimane solidalmente responsabile per l’imposta.

Il prestatore di servizi di trasporto e logistica deve emettere la fattura secondo l’articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972, mentre il committente provvede al versamento dell’IVA secondo l’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997, effettuando il pagamento senza compensazione entro un mese dalla emissione della fattura.

In caso di imposta non dovuta, il diritto al rimborso spetta al committente, previa dimostrazione del versamento dell’IVA. In presenza di irregolarità, il committente può ricevere una sanzione amministrativa tra i 250 e i 10.000 euro, con responsabilità solidale anche per il prestatore. Le modalità e termini di attuazione saranno definiti da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.